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Per i mangimi posti in vendita o messi altrimenti in commercio o preparati per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sono prescritte le denominazioni e le indicazioni di cui all'allegato III alla presente legge. In aggiunta alle indicazioni obbligatorie previste nell'allegato III sono ammesse le indicazioni facoltative di cui all'allegato IV alla presente legge. 3. Sono ammesse, inoltre, ulteriori informazioni, purche' separate da quelle indicate nei commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'allegato IV

Testo in vigore dal 29 maggio 1988 al 3 novembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1968 al 29 maggio 1988. 91 parole tolte, 63 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Salvo quanto disposto agli articoli successivi, chiunque vende, poneaggiunto: Per i mangimi posti in vendita o tolto: mette aggiunto: messi altrimenti in commercio o tolto: prepara aggiunto: preparati per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, tolto: mangimi semplici, devo dichiarare oltre la denominazione della merce, i seguenti contenuti analitici percentuali:

tolto: a) quantita' di acqua;

tolto: b) protidi grezzi;

tolto: c) lipidi grezzi (estratto etereo);

tolto: d) fibra grezza (metodo Weende);

tolto: e) ceneri;

tolto: f) estrattivi inazotati. I dati di cui alle lettere da b) ad f) devono essere espressi su sostanza secca. Per i mangimi semplici contenuti in imballaggi o in confezioni devono essere anche indicati il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice. aggiunto: sono prescritte le denominazioni e le indicazioni di cui all'allegato III alla presente legge. In aggiunta alle indicazioni obbligatorie previste nell'allegato III sono ammesse le indicazioni facoltative di cui all'allegato IV alla presente legge. 3. Sono ammesse, inoltre, ulteriori informazioni, purche' separate da quelle indicate nei commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'allegato IV

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art11 · fonte del testo

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