L'articolo 11 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto disposto agli articoli successivi, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici, devo dichiarare oltre la denominazione della merce, i seguenti contenuti analitici percentuali:

  • a)quantita' di acqua;
  • b)protidi grezzi;
  • c)lipidi grezzi (estratto etereo);
  • d)fibra grezza (metodo Weende);
  • e)ceneri;
  • f)estrattivi inazotati. I dati di cui alle lettere da b) ad f) devono essere espressi su sostanza secca. Per i mangimi semplici contenuti in imballaggi o in confezioni devono essere anche indicati il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice".

Testo vigente dal 17 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-08;399~art10 · fonte del testo

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