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Salvo quanto disposto negli articoli successivi, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio mangimi semplici, deve dichiarare, oltre la denominazione della merce, la ragione sociale della ditta produttrice o confezionatrice e la sede dello stabilimento, i seguenti contenuti analitici percentuali:

  • a)quantita' di acqua;
  • b)protidi grezzi;
  • c)lipidi grezzi (estratto etereo);
  • d)fibra grezza (metodo Weende);
  • e)ceneri;
  • f)estrattivi inazotati. I dati di cui alle lettere da b) ad f) devono essere espressi su sostanza secca.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art11 · fonte del testo

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