Art. 26 — Sanzioni amministrative
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.
Abrogato dal 2 febbraio 2012
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.
Abrogato dal 2 febbraio 2012
6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il divieto di esercitare la pesca con reti "ad agugliara" a meno di tre miglia dalla costa ed in acque profonde meno di cinquanta metri non e` direttamente riferibile alla fattispecie normativa censurata di cui agli artt. 15, lett. a, 24 e 26 della legge 14 luglio 1965, n, 963 in quanto e` demandato all'autorita` amministrativa la concreta individuazione delle zone e dei tempi che dovranno essere interdetti al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine e disciplinare il regolare esercizio della pesca; la questione e`, peraltro, manifestamente inammissibile sotto l'altro profilo del difetto di rilevanza in quanto la questione prospetta, non gia` una illegittimita` costituzionale bensi` una controversia in ordine alla legittimita` di un atto amministrativo la cui definizione compete al giudice a quo ex art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost.- dell'art. 15, lett.a, 24 e 26 legge 14 luglio 1965, n. 963 che vieta l'esercizio della pesca con reti da traino "ad agugliara" a meno di tre miglio dalla costa ed in acque profonde meno di cinquanta metri).
Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 41 cost. · Art. 15 Disciplina della pesca marittima
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.26, lettera c), della legge 14 luglio 1965, n. 963, e dell'art. 147, primo comma, n. 1, e secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Pietrasanta con ordinanza del 9…
Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 24 cost. · Art. 589 c.p.p.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 4, 27 e 35 della Costituzione, e già decisa con le sentenze n. 30 del 1972 e n. 105 del 1974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costi…
Art. 4 cost. · Art. 27 cost. · Art. 35 cost. · Art. 26 Disciplina della pesca marittima
a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 4, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 35 e 36 della Costituzione, dal pretore di Pescara e dal pretore di Senigallia con le ordinanze in epigrafe e già dichiarate non…
Art. 1 cost. · Art. 4 cost. · Art. 27 cost. · Art. 35 cost.
Cfr.: sent. n. 20 del 1972.
Art. 27 cost. · Art. 1 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima), sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Piombino con l'ordinanza in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. d, della stessa…
Art. 27 cost. · Art. 1 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 2008 al 2 febbraio 2012. 331 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque contravvenga ai divieti posti dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consenta o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro il comandante di una unita' da pesca che navighi con l'apparecchiatura blue box, di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla medesima sanzione e' soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o violi le norme che ne disciplinano il corretto funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis). E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art26 · fonte del testo
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