Corte costituzionale

Ordinanza n. 501/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, lettera

a), 24 e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963 ("Disciplina della

pesca marittima") e n. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1629

("Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963,

concernente la disciplina della pesca marittima"), promosso con

ordinanza emessa il 28 febbraio 1984 dal Pretore di Ancona, iscritta

al n. 498 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984 e n. 13- bis

dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio di

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987, il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento a carico di Antonio

Bugiolacchi e Giovanni Giri - sorpresi ad esercitare la pesca con

rete "ad agugliara" a meno di tre miglia dalla costa ed in acque

profonde meno di cinquanta metri - il Pretore di Ancona con ordinanza

del 28 febbraio 1984 (reg.ord. n. 498 del 1984) ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 lett. a), 24

e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ("Disciplina della pesca

marittima"), e dell'art. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639

("Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963,

concernente la disciplina della pesca marittima"), in riferimento

agli artt. 3, 35 e 41 Cost.;

che l'art. 15 lett. a) della legge n. 963 del 1965, allo scopo

di tutelare le risorse biologiche delle acque marine e regolare

l'esercizio della pesca, fa divieto di pescare in zone e tempi

vietati dai regolamenti nonché di detenere, trasportare o

commerciare il prodotto di tale pesca;

che gli artt. 24 e 26 della citata legge sanzionano penalmente

l'inosservanza ai divieti posti dal precedente art. 15;

che l'art. 111 del d.P.R. n. 1639 del 1969, in attuazione di

quanto prescrive il predetto art. 15 lett. a), vieta l'uso delle reti

da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque

sia inferiore ai cinquanta metri ed entro le tre miglia marine dalla

costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi, o a mano

da terra;

che, ad avviso del Pretore, il quale motiva la non manifesta

infondatezza della questione mediante il rinvio ad una sua precedente

ordinanza già dichiarata inammissibile da questa Corte, con

pronuncia n. 17 del 1985, l'uso delle reti "ad agugliara" non sarebbe

dannoso alla riproduzione dei pesci, come risulterebbe da uno studio

del Laboratorio di tecnologia della pesca di Ancona, organo del CNR,

nonché dal decreto 17 settembre 1980, con cui il Ministero della

marina mercantile aveva disposto la temporanea sospensione

dell'efficacia dell'art. 111 in questione;

che, ciò premesso, il giudice rimettente ritiene che la norma

impugnata constrasti: con l'art. 3 Cost., in quanto parifica,

nell'assoggettarle ad identica sanzione, situazioni diverse, ossia

attività di esercizio della pesca esercitate sia con reti dannose

sia con reti innocue alla riproduzione ittica; con gli artt. 35 e 41

Cost., in quanto lede i diritti al lavoro e all'iniziativa economica

privata, ostacolando l'esercizio dei mestieri di pescatore e di

fabbricante di reti;

che le parti private non si sono costituite, mentre ha spiegato

intervento l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la

questione venisse dichiarata inammissibile o compunque manifestamente

infondata;

Considerato che l'asserita illegittimità del divieto, e della

conseguente sanzione penale, di esercitare la pesca con reti da

traino "ad agugliara", a meno di tre miglia dalla costa ed in acque

profonde meno di cinquanta metri, non è in alcun modo riconducibile

all'impugnato art. 15 lett. a) legge 14 luglio 1965, n. 963, che, nel

demandare all'autorità amministrativa la concreta individuazione

delle "zone" e dei "tempi" che dovranno essere interdetti "al fine di

tutelare le risorse biologiche delle acque marine e disciplinare il

regolare esercizio della pesca", non pone direttamente alcun divieto

specifico, limitandosi ad indicare, nella piena osservanza del

principio di legalità, i presupposti, l'oggetto ed i limiti

dell'attività normativa di attuazione;

che pertanto la censura mossa agli artt. 15 lett. a), 24 e 26

della legge n. 963 del 1965, siccome afferente a disposizioni che non

determinano la fattispecie normativa della cui illegittimità si

duole il giudice a quo, va dichiarata manifestamente inammissibile;

che ad identica pronuncia deve pervenirsi anche sotto un profilo

diverso, seppur conseguente a quello testé enunciato, e cioè

considerando la manifesta irrilevanza delle questione sollevata, in

quanto la presunta illegittimità - non già costituzionale ma bensì

amministrativa - della norma che pone il divieto, ben consentiva la

definizione del giudizio a quo attraverso il corretto esercizio dei

poteri previsti dall'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.

E.;

che, inoltre, l'impugnazione dell'art. 111 del d.P.R. 2 ottobre

1968, n. 1639, concernendo un atto privo di forza di legge e quindi

insuscettibile di formare oggetto del giudizio di legittimità

costituzionale, come peraltro già affermato da questa Corte con

ordinanza n. 17 del 1985, va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 15 lett. a), 24 e 26 della legge 14 luglio

1965, n. 963 ("Disciplina della pesca marittima"), e dell'art. 111

del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 ("Regolamento per l'esecuzione

della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della

pesca marittima"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41

Cost., dal Pretore di Ancona con ordinanza del 28 febbraio 1984 (reg.

ord. n. 498 del 1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:501 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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