Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1972 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 26,

lettere c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della

pesca marittima), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 novembre 1970 dal pretore di Massa nel

procedimento penale a carico di Romani Pasquale e Cusignani Antonio,

iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971;

2) ordinanza emessa il 16 gennaio 1971 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Magliozzi Luigi, iscritta al n. 124 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Republica n. 112 del 5 maggio 1971;

3) ordinanza emessa il 14 maggio 1971 dal pretore di Piombino nel

procedimento penale a carico di Morle' Attilio e Peluso Giuseppe,

iscritta al n.246 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Pasquale

Romani e di Antonio Cusignani, per la contravvenzione di pesca a

trazione meccanica a distanza inferiore di tre miglia dalla costa, il

pretore di Massa, tenuto conto che, nell'ipotesi di condanna si

sarebbero dovute applicare, con la pena principale, le previste pene

accessorie - e fra queste, ai sensi della lettera d dell'art. 26 della

legge 14 luglio 1965, n. 963, "la interdizione di esercitare la pesca

marittima in qualunque forma, anche alle dipendenze altrui" - da

quindici giorni sino a due mesi e, in caso di recidiva, sino a un anno

- con ordinanza del 13 novembre 1970 riteneva rilevante e non

manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale di

tale disposizione, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 4 e 27,

terzo comma, della Costituzione.

Ad avviso del pretore, le pene accessorie, pur distinguendosi da

quelle principali per la prevalente funzione preventiva, non dovrebbero

mai risolversi nell'esclusione di chi ne è colpito dallo svolgimento

di un'attività che gli consenta di vivere.

Per altro, proprio a questo risultato si perverrebbe, di fatto, nel

caso del pescatore cui venga comminata la suddetta interdizione, dato

che egli, nell'odierna struttura sociale, caratterizzata dalla

specializzazione dei vari mestieri, non potrebbe attendere ad altra

attività se non quella sua propria. Il contrasto con i primi due

precetti costituzionali (artt. 1 e 4) sarebbe tanto più evidente, in

quanto al pescatore verrebbe inibito di esercitare, oltre a quel tipo

di pesca mediante il quale è stato commesso il reato, anche qualsiasi

specie di pesca marittima, pure nella forma di prestazione d'opera

subordinata.

Per il fatto stesso di risolversi nella soppressione di una

qualsiasi possibilità di lavoro e di onesto guadagno, la norma

denunziata sarebbe pure contraria al senso di umanità, richiesto per

la pena, ed al suo fine rieducativo (art. 27, terzo comma, Cost.).

2. - Analoga questione, limitatamente all'inciso "anche alle

dipendenze altrui", contenuto nella medesima disposizione, è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione, con

ordinanza del 16 gennaio 1971, dal pretore di Roma, nel corso di un

procedimento penale, per identico reato, a carico di Luigi Magliozzi.

Anche in tale ordinanza si pone in rilievo il carattere preventivo

della pena accessoria, ma si osserva che questa raggiungerebbe il suo

specifico scopo, allorché sia ritenuto responsabile il capobarca o il

comandante del peschereccio, dappoiché solo colui che riveste una di

tali qualifiche, per la particolare disciplina vigente a bordo del

natante, potrebbe violare le disposizioni legislative in materia ed

essere, conseguentemente, indotto a non violarle. Al contrario, il

pescatore che sia un lavoratore subordinato, dovendo eseguire gli

ordini del capobarca o del comandante, non potrebbe mai, in via

autonoma, infrangere la legge de qua. Nei suoi confronti, pertanto, la

pena accessoria avrebbe solo carattere di afflittività, che, tuttavia

non potrebbe spingersi fino alla privazione del diritto al lavoro, il

quale ha riconoscimento e tutela costituzionali in tutte le sue forme

ed applicazioni.

3. - Nei due giudizi innanzi a questa Corte non vi è stata

costituzione di parte privata.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto

depositato il 10 marzo 1971, nel quale chiede che le questioni siano

dichiarate non fondate.

Per quanto concerne la violazione degli artt. 1 e 4 della

Costituzione, l'Avvocatura - dopo aver affermato che le continue

trasformazioni sociali in atto smentirebbero l'asserita impossibilità

di svolgere un'attività lavorativa diversa da quella intrapresa e

seguita - si richiama alla giurisprudenza di questa Corte sui limiti

del riconoscimento del diritto al lavoro, derivanti dall'esigenza di

tutela di interessi generali, fra i quali va annoverata la prevenzione

dei reati.

Aggiunge che detti artt. 1 e 4, come non garantiscono il diritto al

conseguimento di un'occupazione, così non garantiscono quello alla

conservazione del posto di lavoro.

La violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, poi,

non sussisterebbe, sia per quanto riguarda il senso di umanità -

essendo da escludere che dalla interdizione temporanea di una

determinata attività lavorativa derivi il venir meno di qualsiasi

altra lecita possibilità di lavoro; sia per quanto concerne la

finalità rieducativa della pena, che non sarebbe illegittima pur se

tale finalità mancasse o fosse presente solo in minima misura e che,

inoltre, giusta la sentenza n. 12 del 1966 di questa Corte, assolve

pure ad altre essenziali finalità.

A proposito dell'ulteriore profilo della questione avanzata dal

pretore di Roma, anche in riferimento all'art. 35 della Costituzione,

l'Avvocatura osserva che l'interdizione da una professione, arte,

industria, commercio o mestiere, per i quali sia richiesto uno

specifico permesso o abilitazione o autorizzazione o licenza

dell'autorità, debba, logicamente, di questi comportare la decadenza,

quale conseguenza dell'abuso fattone.

Deduce, infine, l'Avvocatura che a difforme risultato non si

potrebbe pervenire neppure limitatamente all'inciso "anche alle

dipendenze altrui", perché il lavoratore subordinato, sebbene

diffilcilmente potrebbe violare le norme sulla pesca di propria

iniziativa, ben potrebbe concorrere nei fatti che tali norme

incriminano. E ciò starebbe a dimostrare il carattere (anche)

preventivo della disposizione denunziata.

4. - Altra questione di legittimità costituzionale della legge n.

963 del 1965, art. 26, lett. c - che prevede, come pena accessoria, la

sospensione di validità del permesso di pesca (da quindici giorni sino

a due mesi e, in caso di recidiva, sino a un anno) con divieto dell'uso

per la pesca della nave o del galleggiante, con il quale è stato

commesso il reato - è stata sollevata, con ordinanza del 14 maggio

1971, dal pretore di Piombino, in riferimento all'art. 27, primo comma

della Costituzione, nel corso di un procedimento penale a carico di

Attilio Morle' e di Giuseppe Peluso.

Nell'ordinanza si afferma che, nell'ipotesi di condanna, la pena

accessoria colpirebbe persona diversa dall'imputato ed estranea al

fatto contestato, quale, nella specie, è il titolare del permesso di

pesca; questi risponderebbe così di fatto non proprio, in violazione

del precetto costituzionale sulla personalità della pena.

Nel giudizio innanzi a questa Corte, nel quale non vi è stata

costituzione di parte privata, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, con atto depositato il 2 ottobre 1971 nel quale si chiede

che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura deduce che la questione sollevata è frutto di mero

errore di interpretazione della norma denunziata; e precisa che il

permesso di pesca - la cui sospensione di validità è prevista come

pena accessoria - è distinto dalla licenza di navigazione, rispetto

alla quale si pone come ulteriore autorizzazione, al fine di evitare

che la pesca o determinati tipi di essa possano essere esercitati con

navi non adatte. Ed osserva che la sospensione di validità del

permesso di pesca in tanto potrà essere comminata, per l'art. 20 del

codice penale, in quanto sia stata irrogata la pena principale; mentre

potrà essere inflitta al titolare del permesso di pesca, solo se ed in

quanto questi sia autore o correo di uno dei reati previsti dalla

normativa sulla pesca marittima. Non è, invero, concepibile che

taluno, se non sia stato imputato, venga punito con una pena

accessoria, dato che questa non può che conseguire ad una condanna a

pena principale, come effetto penale di questa ultima (art. 20 cod.

pen.). Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del pretore di Piombino riguarda la lett. c e

quelle dei pretori di Massa e di Roma la lett. d dell'art. 26 della

legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima):

pertanto, le cause possono essere riunite e decise con unica sentenza.

2. - Quanto alla disposizione contenuta nella lett. c dell'art. 26,

che commina la pena accessoria della sospensione di validità del

permesso di pesca, la questione è palesemente infondata. Emerge dalla

stessa enunciazione dell'ordinanza del pretore di Piombino che il

titolare del permesso non è imputato nel giudizio di merito. Di più:

l'ordinanza muove proprio ed esclusivamente da tale circostanza per

sollevare la questione.

Ora, non è concepibile l'applicazione di una pena accessoria -

come giustamente osserva l'Avvocatura generale dello Stato - a carico

di persona estranea al processo e diversa da quella cui sia irrogata o

irrogabile la pena principale. Sul piano logico, prima ancora che sul

piano giuridico, non è invocabile il principio costituzionale della

responsabilità penale strettamente personale, rispetto a chi, non

essendo stato sottoposto a procedimento, non può essere raggiunto da

una sanzione accessoria, essendo questa vincolata all'irrogazione di

una pena principale.

Occorre ricordare che conseguenze patrimoniali, collegate alle

sanzioni penali, ma da esse distinte, non sono estranee alla legge n.

963 del 1965. Recita, infatti, l'art. 30 che "l'armatore e

l'imprenditore di pesca sono solidalmente e civilmente responsabili per

le multe e le ammende inflitte ai loro ausiliari e dipendenti per i

reati commessi nell'esercizio della pesca marittima"; e l'art. 29

ammette la costituzione di parte civile dello Stato, in persona del

Ministro per la marina mercantile, nei giudizi penali (con tutti gli

effetti della responsabilità per danni a carico di quanti debbano

risponderne alla stregua della legge civile - artt. 2043 e segg. cod.

civ. - e della legge penale - art. 185, secondo comma, cod. pen.;

artt. 22, secondo comma, 107 e segg. cod. proc. pen.).

Questi sono gli strumenti che predispone l'ordinamento giuridico

per reprimere i fatti illeciti (indipendentemente dal campo penale)

dell'armatore e dell'imprenditore di pesca.

Va da sé, tuttavia, che il permesso di pesca dell'art. 12 - sia

esso da annoverare tra le concessioni, le autorizzazioni o le

ammissioni - può essere revocato dalla pubblica Amministrazione in

caso di abusi, anche se commessi dal personale di bordo e non

direttamente dal titolare.

3. - La lett. d del medesimo articolo della legge, che commina, a

sua volta, la pena accessoria della interdizione di esercitare la pesca

marittima, è stata censurata, nell'intiero testo dal pretore di Massa

e, limitatamente all'inciso "anche alle dipendenze altrui", dal pretore

di Roma.

Argomenta il primo (e il secondo mostra di condividerne l'opinione

pur con un breve accenno) che la pena accessoria qui prevista finirebbe

con l'escludere colui che ne sia colpito da qualsiasi attività

lavorativa, "stante l'odierna struttura sociale e in particolare il

grado di specializzazione dei vari mestieri", cioè col determinare,

per un pescatore, l'impossibilità pratica dell'inserimento in un

diverso contesto operativo.

Per rimanere sul piano metagiuridico, si può obiettare in

contrario che restano aperte al pescatore talune attività marittime

marginali: e ciò a prescindere da una certa mobilità delle attività

lavorative in generale.

Ma, più pertinentemente, si deve obiettare che l'esercizio di

un'attività può ben essere - e spesso è - sottoposta a condizioni,

limitazioni ed obblighi, in funzione di interessi ed esigenze sociali

dall'ordinamento statuale ritenuti meritevoli di protezione (vedi

sentenza n. 41 del 1971 di questa Corte): e lo sono, in sommo grado,

gli interessi e le esigenze della biologia marina e dell'ecologia, che

costituiscono la ratio di prescrizioni che, pur divenute ora più

specifiche, più restrittive e più severe, si ricollegano a quelle

della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e successive modificazioni e del

regolamento 13 novembre 1882, n. 1090, e successive modificazioni.

Né è a tacere che il ragionamento delle ordinanze varrebbe per

tutte le pene accessorie della interdizione e sospensione

dall'esercizio di una professione o di un'arte previste e disciplinate

dal codice penale (artt. 30 e 35), dal codice di navigazione (es.,

art. 1082, primo comma, n. 1 e n. 2, e secondo comma, n. 1 e n. 2;

art. 1083) e da leggi speciali.

4. - Del resto, nelle ordinanze di rimessione, i pretori di Massa e

di Roma non dubitano del carattere illecito della condotta incriminata

dall'art. 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, integrato dall'art.

111 del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 2 ottobre 1968,

n. 1639: e poiché non può certo rientrare nella protezione

costituzionale un'attività penalmente illecita, non è a parlarsi di

violazione degli artt. 1, primo comma, 4 e 35 della Costituzione. E

ciò anche a non dire che la pena (sia essa principale od accessoria)

è rimessa alla scelta del legislatore, insindacabile in questa sede,

quando, rimanendo egli nei limiti della sua discrezionalità, non violi

i precetti della Costituzione.

Non è invocabile neppure l'art. 27, terzo comma, specie per la

breve durata della proibizione di esercitare la pesca marittima (da

quindici giorni a due mesi e, in caso di recidiva, a un anno); e tenuto

conto, altresì, dell'abbastanza ampio potere del giudice di adeguare

la pena (per quel che ci riguarda, accessoria) alla particolarità del

caso concreto, alla stregua dei criteri indicati nell'art. 132 cod.

pen. e delle circostanze elencate nell'art. 133 dello stesso codice.

Né rileva la tesi del pretore di Massa che le pene accessorie

partecipano della natura delle misure di sicurezza, dappoiché, anche a

volerla ritenere esatta, non condurrebbe ad alcun risultato

apprezzabile sul piano costituzionale.

5. - Il dubbio di costituzionalità dell'inciso "anche alle

dipendenze altrui", prospettato dal pretore di Roma, sembra essere

viziato da un equivoco.

La legge in esame punisce con la pena principale, cui fanno seguito

talune pene accessorie, chi del reato sia responsabile.

Col che un comandante o un capo barca, il quale abbia violato od

ordinato di violare i limiti di distanza dalla costa, fissati per la

pesca, subirà la pena della proibizione di esercitare la sua attività

lavorativa, sia come (attuale) comandante o capo barca, sia come

(futuro ed eventuale) lavoratore subordinato.

Ciò non significa, ben s'intende, che il fatto, se commesso dal

lavoratore dipendente, non sia penalmente sanzionato, ma lo è

nell'ambito ed entro i confini delle disposizioni della parte generale

del codice di diritto sostantivo, specie con riguardo agli artt. 110 e

seguenti (partecipazione di più persone nel fatto illecito); all'art.

51, ultimo comma (sindacabilità o no dell'ordine); all'art. 47 (errore

di fatto: estrema difficoltà e spesso impossibilità per il semplice

pescatore di controllare l'esatta posizione del natante rispetto alla

costa); all'art. 48 (errore determinato dall'altrui inganno) e via

dicendo.

Il complesso tessuto del nostro sistema punitivo consente, quindi,

di superare le obiezioni e le contestazioni del pretore di Roma, non

tanto con riguardo alla pena accessoria - secondo la di lui

circoscritta impostazione -, bensì a tutte le sanzioni penali nella

loro globalità; e di superarle col pieno rispetto sia degli scopi

della pena, sia della esclusione della responsabilità per fatto

altrui, in riferimento all'art. 27, terzo e primo comma, Cost.:

questioni, per altro, solo adombrate nella motivazione dell'ordinanza

di rimessione del pretore di Roma e prospettate per implicito a questa

Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 26, lett. c, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina

della pesca marittima), sollevata, in riferimento all'art. 27, primo

comma, della Costituzione, dal pretore di Piombino con l'ordinanza in

epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 26, lett. d, della stessa legge, sollevata, in riferimento

agli artt. 1, primo comma, 4 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal

pretore di Massa con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'inciso "anche alle dipendenze altrui", contenuto nell'art. 26,

lett. d, della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt. 4 e

35 della Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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