Art. 24 — Pene per le contravvenzioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.
Abrogato dal 2 febbraio 2012
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.
Abrogato dal 2 febbraio 2012
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il divieto di esercitare la pesca con reti "ad agugliara" a meno di tre miglia dalla costa ed in acque profonde meno di cinquanta metri non e` direttamente riferibile alla fattispecie normativa censurata di cui agli artt. 15, lett. a, 24 e 26 della legge 14 luglio 1965, n, 963 in quanto e` demandato all'autorita` amministrativa la concreta individuazione delle zone e dei tempi che dovranno essere interdetti al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine e disciplinare il regolare esercizio della pesca; la questione e`, peraltro, manifestamente inammissibile sotto l'altro profilo del difetto di rilevanza in quanto la questione prospetta, non gia` una illegittimita` costituzionale bensi` una controversia in ordine alla legittimita` di un atto amministrativo la cui definizione compete al giudice a quo ex art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost.- dell'art. 15, lett.a, 24 e 26 legge 14 luglio 1965, n. 963 che vieta l'esercizio della pesca con reti da traino "ad agugliara" a meno di tre miglio dalla costa ed in acque profonde meno di cinquanta metri).
Art. 15 Disciplina della pesca marittima · Art. 24 Disciplina della pesca marittima · Art. 26 Disciplina della pesca marittima · Art. 3 cost.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima) e dell'art. 111 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (regolamento di esecuzione), sollevata in riferimento all'art. 14 lett. l (competenza esclusiva della Regione in tema di pesca e caccia) dello Statuto della Regione siciliana, approvato con il d.l. 14 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Nelle materie indicate nell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana trovano applicazione le leggi dello Stato, tanto anteriori quanto posteriori alla costituzione della Regione fino a quando questa non si sia avvalsa della potestà legislativa ad essa attribuita. La disposizione contenuta nella legge regionale n. 3 del 1947, con la quale è stabilito che nel territorio della Regione si applica la legislazione dello Stato in vigore al 25 maggio 1947, fino a quando l'assemblea regionale non abbia diversamente provveduto, devesi considerare una semplice superflua recezione formale e non già a contenuto normativo sostanziale. La legge di recezione può assumere carattere normativo sostanziale solo quando la legge regionale non si limiti ad una mera novazione della fonte, ma si presenti, attraverso un processo di rielaborazione, o attraverso modifiche parziali di questa o quella norma della legge statale, quale concreta rivelazione di una precisa manifestazione di esercizio di autonoma potestà legislativa. - cfr. sent. nn. 6/1957, 21/1959, 18/1969 e 148/1971.
Art. 24 Disciplina della pesca marittima
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1988 al 2 febbraio 2012. 136 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera c), e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera d) e lettera f), e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni. 3. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera e), ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, e' punito a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioniaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art24 · fonte del testo
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