Art. 27 — Sanzioni amministrative accessorie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.
Abrogato dal 2 febbraio 2012
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.
Abrogato dal 2 febbraio 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 2012 al 2 febbraio 2012. 126 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Alle violazioni dell'articolo 15, lettere a) e b), e dell'articolo 26, comma 8, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
tolto: a) la confisca del pescato;
tolto: b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati ovvero detenuti, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi; gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
tolto: c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.
tolto: c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art27 · fonte del testo
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