Art. 25 — Pene accessorie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.
Abrogato dal 2 febbraio 2012
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.
Abrogato dal 2 febbraio 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1988 al 2 febbraio 2012. 224 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:
tolto: a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera e) dell'articolo 15;
tolto: b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge;
tolto: c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;
tolto: d) la sospensione della validita' del permesso di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi od attrezzi con i quali e' stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato la sospensione si applica in egual misura ad entrambi. Qualora il pescato sia stato sequestrato l'interessato puo' ottenerne la restituzione previo deposito di una somma di denaro di importo equivalente al suo valore commerciale. Il tal caso oggetto della confisca e' la somma depositata. 4. Quando sia possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento si effettua, prima della restituzione, il prelievo di campioni del pescato o la sua fotografiaaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art25 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.