Art. 39 — Sanzioni

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Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 24, 26, 27, 34, 35, 36 e 38 della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a 5.000.000. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' inoltre disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a venti giorni. Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio qualora il suo titolare non risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 1 o ne sia stato cancellato, ovvero non sia in possesso dell'autorizzazione prescritta dalla presente legge.

Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 25 agosto 1974

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 152/1976

    Questione infondata
    7 luglio 1976

    Gli artt. 38 e 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nel dettare una distinta disciplina sulla pubblicità dei prezzi delle merci di largo e generale consumo esposte nelle vetrine esterne, all'ingresso del locale o sui banchi di vendita, e nel demandare al regolamento le modalità di indicazione dei prezzi delle stesse merci esposte diversamente e delle altre merci, non violano l'art. 3 Cost. per disparità di trattamento ma attuano una scelta discrezionale da parte del legislatore.

    Art. 38 Disciplina del commercio · Art. 39 Disciplina del commercio · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art39 · fonte del testo

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