Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 154/1979

    Altra decisione
    20 dicembre 1979

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 15 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 294, e degli artt. 2 e 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, i quali, nel loro combinato disposto - in asserito contrasto con l'art. 41, comma primo, Cost. -, subordinano la possibilità di effettuare vendite straordinarie o di liquidazione alla preventiva autorizzazione della competente Camera di commercio, stabilendo inoltre che la stessa può essere concessa soltanto alle ditte o società che abbiano ottenuto l'autorizzazione del Sindaco all'apertura di esercizi di vendita (già licenza di commercio), posto che, nel corso del giudizio di costituzionalità, è entrata in vigore la legge 24 dicembre 1975, n. 706, il cui art. 1 ha depenalizzato tutte le violazioni per le quali è prevista soltanto la pena dell'ammenda, ivi comprese quelle di cui agli artt. 15, r.d.l. 294/1939, e 39, legge 426/1971, riguardanti - rispettivamente - la violazione delle norme concernenti la disciplina delle vendite straordinarie o di liquidazione e, più in genere, l'apertura di esercizi di vendita, per cui si rende necessario valutare se alla stregua delle nuove disposizioni la questione sollevata sia tuttora rilevante.

    Art. 2 Disciplina del commercio · Art. 24 Disciplina del commercio · Art. 41 cost. · Art. 1 Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 24 aprile 1999

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1997 al 24 aprile 1999. 135 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi gia' esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano. L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando l'ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano. L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, e' negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art24 · fonte del testo

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