Corte costituzionale

Sentenza n. 152/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1976 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 38 e 39

della legge 11 giugno 1971, n. 426 (disciplina del commercio),

promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1974 dal pretore di

Viadana nel procedimento penale a carico di Piccinini Gianni ed altri,

iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1976 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di tre procedimenti penali riuniti - rispettivamente a

carico di Gastone Sanguanini, esercente un negozio di merceria e

confezioni, di Lucio e Luciano Piardi e di Gianni Piccinini, esercenti

negozi di alimentari - il pretore di Viadana, con ordinanza 19

febbraio 1974, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 e

39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, "nella parte in cui puniscono

penalmente gli esercenti che omettono di apporre l'indicazione del

prezzo sulle merci di largo e generale consumo, nel caso in cui

l'esposizione delle merci medesime sia fatta nelle vetrine esterne,

all'ingresso dei locali o sui banchi di vendita".

L'obbligo di indicazione del prezzo per tali generi di merci,

previsto dalla prima parte dell'art. 38 della citata legge, viene

sanzionato con la pena dell'ammenda dal successivo art. 39.

Per le merci di largo e generale consumo esposte diversamente e per

le altre merci avrebbe, invece, provveduto la seconda parte dell'art.

38, demandando le modalità dell'obbligo di indicazione del loro prezzo

e le esenzioni al regolamento di esecuzione della legge, emanato, poi,

con d.m. 14 gennaio 1972.

Senonché, l'art. 55 del regolamento detta che "le merci esposte

per la vendita al minuto, nelle vetrine esterne o all'ingresso del

locale, o nelle immediate adiacenze, ovunque collocate" "devono recare,

in modo chiaro e ben visibile, l'indicazione del prezzo di vendita".

Per altro, dovendo la norma essere ricondotta nei limiti della

disposizione di legge per la cui esecuzione è stata emanata, essa

potrebbe venire riferita alle sole merci di non largo e generale

consumo esposte nei modi ivi indicati, ovvero anche a quelle di largo e

generale consumo, ma esposte nei modi ivi indicati e diversi da quelli

previsti dall'art. 38, prima parte, della legge.

Tenuto conto, però, che per la violazione del citato art. 55, il

successivo art. 56 del regolamento commina una sanzione amministrativa,

si avrebbe una ingiustificata diversità di trattamento per le varie

ipotesi di esposizione di merci di largo e generale consumo, identiche

fra loro ai fini della tutela del consumatore.

Infatti la mancata indicazione del loro prezzo:

- nel caso di merci esposte come indicato dall'art. 38, prima

parte, della legge, sarebbe punita con la sanzione penale dell'ammenda

di cui al successivo art. 39;

- nel caso di merci esposte in modo diverso, a seconda della

duplice possibile interpretazione dell'art. 55 del regolamento, sarebbe

priva di alcuna sanzione ovvero sarebbe colpita dalla sanzione

amministrativa, nella sola ipotesi di merci esposte nel modo ivi

indicato.

Nel giudizio innanzi a questa Corte è ritualmente intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione

sia dichiarata non fondata.

Deduce l'Avvocatura che l'omessa indicazione del prezzo sulle merci

di largo e generale consumo, comunque esposte, è prevista come reato e

punita con l'ammenda dall'art. 39 della legge, che si riferisce alle

violazioni del precedente articolo 38, senza distinguere fra le varie

ipotesi; e sostiene che la sanzione amministrativa, prevista dall'art.

56 del regolamento, attiene soltanto alle modalità di indicazione del

prezzo, senza alterare il regime sanzionatorio, posto, per l'omessa

indicazione del prezzo, dalle norme denunziate. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Viadana ha denunziato a questa Corte gli artt.

38 e 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio),

"nella parte in cui puniscono penalmente gli esercenti che omettono di

apporre l'indicazione dei prezzo sulle merci di largo e generale

consumo, nel caso in cui l'esposizione delle merci medesime sia fatta

nelle vetrine esterne, all'ingresso del locale o sui banchi di

vendita", assumendo la violazione dell'art. 3 della Costituzione per

disparità di trattamento tra esercenti, e ciò in quanto le ulteriori

modalità di esposizione (che formerebbero oggetto della disciplina

contenuta negli artt. 55 e 56 del regolamento di esecuzione della

legge, approvato con d.m. 14 gennaio 1972) sarebbero identiche alle

prime, ai fini della tutela del consumatore.

2. - È da precisare che la censura è espressamente limitata alla

legge formale, non potendo, come è ovvio, il regolamento essere

oggetto di sindacato di costituzionalità in questa sede (sentenze n.

38 del 1961, n. 61 del 1963, n. 66 del 1966, n. 124 del 1973, n. 6 del

1975 etc.).

3. - La questione è infondata.

A differenza dell'art. 4 del r.d.l. 11 gennaio 1923, n. 138, che

stabiliva al primo comma l'obbligo dell'indicazione del prezzo "in modo

chiaro" per "chi esponga al pubblico per la vendita generi alimentari o

merci di qualunque specie" (sanzionando l'infrazione con la pena

pecuniaria di cui al successivo art. 5), l'art. 38 della legge n. 426

del 1971 conferma tale obbligo soltanto per "le merci di largo e

generale consumo, esposte nelle vetrine esterne, all'ingresso del

locale o sui banchi di vendita": la pena comminata dal successivo art.

39 è l'ammenda da lire ventimila a cinque milioni.

La legge, per altro, demanda al regolamento sia le modalità di

indicazione dei prezzi per le merci di largo e generale consumo esposte

diversamente e per le altre merci, sia le esenzioni; ed il regolamento

(d.m. 14 gennaio 1972) detta, a sua volta, ulteriori disposizioni sulla

pubblicità dei prezzi, oltre a specificare le esenzioni (art. 55), e

determina le sanzioni amministrative per la inosservanza delle

prescritte modalità regolamentari (art. 56).

4. - Il legislatore, nella sua scelta discrezionale, ha ritenuto di

dover dare, con l'art. 38 (e con la sanzione penale dell'art. 39) una

distinta disciplina, per quanto concerne la pubblicità dei prezzi,

alle merci di largo e generale consumo (la cui individuazione spetta al

giudice), in funzione della loro collocazione ed esposizione.

Ora, non è affatto ingiustificato né irrazionale che il

trattamento riservato a dette merci "esposte nelle vetrine esterne,

all'ingresso del locale o sui banchi di vendita" sia differenziato da

quello delle merci diversamente esposte e delle altre merci comunque

esposte, invece rimesso al regolamento di esecuzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 38 e 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del

commercio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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