Corte costituzionale

Ordinanza n. 253/1974

Altra decisione · depositata il 23/07/1974 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulle istanze di sospensione dell'esecuzione degli atti che hanno

determinato i conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione

Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi notificati il 15 maggio 1974,

depositati in cancelleria il 20 successivo ed iscritti ai nn. 5 e 6 del

registro 1974: ordinanze 4 aprile 1974, n. 19, e 23 aprile 1974, n. 23,

con le quali il tribunale amministrativo regionale ha sospeso i

provvedimenti del sindaco di Tavagnacco e della Giunta regionale del

F.-V.G. che avevano rispettivamente, revocato e annullato

l'autorizzazione concessa a Battistini Luigia per l'apertura di

supermercato nel territorio del Comune di Tavagnacco.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1974 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Gaspare Pacia, per la Regione Friuli-Venezia Giulia,

ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ricorso notificato il 15 maggio 1974 e depositato

il 20 maggio successivo il Presidente della Regione Friuli-Venezia

Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza 4 aprile 1974, n. 19,

con la quale il tribunale amministrativo regionale di Trieste aveva

sospeso l'esecuzione del provvedimento di revoca da parte del sindaco

di Tavagnacco di un'autorizzazione, precedentemente concessa,

all'apertura di un supermercato, in mancanza del prescritto nulla osta

dell'amministrazione regionale;

che la Regione ricorrente ha chiesto anche, incidentalmente, la

sospensione dell'atto giurisdizionale impugnato, assumendo che esso,

nel consentire l'apertura del predetto esercizio commerciale,

renderebbe concretamente possibile una situazione penalmente illecita,

ai sensi dell'art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante

"Disciplina del commercio", pregiudicando altresì una tempestiva

formazione degli strumenti urbanistici e di insediamento territoriale;

che la stessa Regione, con altro ricorso in pari data notificato e

depositato, ha sollevato un secondo conflitto di attribuzione,

chiedendo con analoga motivazione anche l'annullamento e la sospensione

dell'ordinanza 23 aprile 1974, n. 23, con la quale lo stesso tribunale

amministrativo regionale aveva sospeso l'esecuzione del provvedimenti

di annullamento. da parte della Giunta regionale: della autorizzazione,

precedentemente concessa dal sindaco di Tavagnacco senza il prescritto

nulla osta regionale, all'apertura di un supermercato;

che in entrambi i giudizi innanzi a questa Corte si è costituito

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocato generale dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi

e delle domande incidentali di sospensione;

che i due giudizi, vertendo sulla stessa materia, vanno riuniti e

possono essere decisi congiuntamente.

Considerato che non sussistono le gravi ragioni addotte per indurre

la Corte a disporre l'invocata sospensione dei due provvedimenti

giurisdizionali impugnati ;

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28

delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sull'ammissibilità del conflitto e sulle

questioni di merito con esso sollevate;

rigetta le istanze di sospensione delle ordinanze 4 aprile 1974, n.

19, e 23 aprile 1974, n. 23, del tribunale amministrativo regionale di

Trieste, presentate dal Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia

con i ricorsi di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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