Art. 87 — Provvedimenti amministrativi Sanzioni amministrative e penali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995. 89 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Si applicano le disposizioni del titolo VIII, capo 111, e del titolo XIV del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi degli organi di vigilanza e le sanzioni per le violazioni alle norme della presente legge, con l'osservanza, per queste ultime, della legge 24 dicembre 1975, n. 706. E' moltiplicata per dieci la misura delle sanzioni previste negli articoli 113, 114 e 115 del predetto testo unico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art87 · fonte del testo
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