Art. 23 — Sanzioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
Abrogato dal 15 giugno 2012
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
Abrogato dal 15 giugno 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012. 74 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, e' soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reatoaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N. 68.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68
Il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che l'abrogazione del presente articolo ha effetto a decorrere dall'anno accademico 2012/2013.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-12-02;390~art23 · fonte del testo
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