Corte costituzionale

Ordinanza n. 154/1979

Altra decisione · depositata il 20/12/1979 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 15

del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 294, e artt. 2 e 24 della legge 11

giugno 1971, n. 426, promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1975 dal

pretore di Busto Arsizio, nel procedimento penale a carico di Bresadola

Franco, iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1979 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che il pretore di Busto Arsizio, con ordinanza emessa il 9

maggio 1975 nel procedimento penale a carico di Bresadola Franco, ha

sollevato, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 15 del r.d.l. 19 gennaio

1939, n. 294, e degli artt. 2 e 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426,

i quali, nel loro combinato disposto, subordinano la possibilità di

effettuare vendite straordinarie o di liquidazione alla preventiva

autorizzazione della competente Camera di commercio, stabilendo inoltre

che la stessa può essere concessa soltanto alle ditte o società che

abbiano ottenuto l'autorizzazione del Sindaco all'apertura di esercizi

di vendita (già licenza di commercio);

che, nel pensiero del giudice a quo, il dubbio circa la

legittimità costituzionale delle norme denunziate si fonda anche nel

fatto che i limiti, da esse derivanti, all'iniziativa economica privata

sono sanzionati penalmente.

Considerato che nel corso del presente giudizio è entrata in

vigore la legge 24 dicembre 1975, n. 706, il cui art. 1 ha

depenalizzato tutte le violazioni per le quali è prevista soltanto la

pena dell'ammenda, ivi comprese quelle di cui agli artt. 15 r.d.l. 19

gennaio 1939, n. 294, e 39 legge 11 giugno 1971, n. 426, riguardanti -

rispettivamente - la violazione delle norme concernenti la disciplina

delle vendite straordinarie o di liquidazione e, più in genere,

l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice a

quo perché valuti se alla stregua delle nuove disposizioni la

sollevata questione sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Busto Arsizio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VTTALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari