Art. 34 — Spacci interni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Abrogato dal 24 aprile 1999
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Abrogato dal 24 aprile 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999. 136 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La distribuzione di merci e di alimenti o bevande a favore di dipendenti da enti o imprese pubbliche o private, di militari o di soci di circoli privati, nelle scuole, e negli ospedali, e' consentita a condizione che venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico. Per esercitare la vendita di cui al comma precedente e' necessaria l'autorizzazione comunale che e' rilasciata con la sola osservanza delle disposizioni degli articoli 4 e 9 della presente legge. Nel regolamento saranno determinate le voci merceologiche consentite per le attivita' di cui al precedente comma. Le cooperative di consumo e i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione delle merci al minuto esclusivamente a favore dei soci, sono soggetti alla autorizzazione comunale ai soli fini del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art34 · fonte del testo
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