Salvo quanto stabilito nel successivo capoverso, e' vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all'articolo 12, debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato. Il Ministro per la sanita', sentito il comitato interministeriale di cui all'articolo 8, puo' autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici. 2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 3 marzo 1983

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 386/1987

    Questione inammissibile
    12 novembre 1987

    Non sono sindacabili, in sede di giudizio di legittimita` costituzionale, le scelte effettuate dal legislatore nell'uso della discrezionalita` tecnica, a meno che non ne sia evidente l'arbitrarieta`; la quale,in particolare, non ricorre nel caso in cui - in ottemperanza a precise indicazioni e ai corrispondenti obblighi derivanti da convenzioni internazionali - si punisca la coltivazione e detenzione di canapa indiana. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma e 27, primo comma, Cost. - degli artt. 12, n. 2, lett. a, 26, primo comma e 28, primo comma della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui limitano la punibilita` alla cannabis indica, escludendola per altre varieta` di canapa note - sativa, americana, messicana, ecc. - con presunto analogo contenuto di sostanze stupefacenti in relazione al luogo e alle condizioni di coltura).

    Art. 12 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 26 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 28 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 136/1987

    Questione infondata
    16 aprile 1987

    La questione attinente al sistema sanzionatorio della fattispecie della coltivazione o importazione di modiche quantita` di stupefacenti per uso personale e` stata gia` dichiarata manifestamente infondata da questa Corte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. O. n. 308/1985 e 95/1984.

    Art. 26 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 28 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 71 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 72 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 308/1985

    Questione infondata
    22 novembre 1985

    È manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui non assoggettano la coltivazione di modiche quantità di stupefacenti alla disciplina della detenzione di medesime modiche quantità. Infatti, identica questione è stata già dichiarata manifestamente infondata. - S. n. 231/1982 e O. n. 260/1984.

    Art. 26 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 28 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 71 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 72 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 3 marzo 1983

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art26 · fonte del testo

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