[1]della paglia di papavero

[2]1. Una Parte che permette la coltivazione del papavero da oppio per scopi diversi dalla produzione dell'oppio, prendera' tutte le misure necessarie per assicurare:

  • a)che non sia prodotto oppio estraendolo da questi papaveri da oppio; e
  • b)che la fabbricazione di stupefacenti a partire dalla paglia di papavero sia controllata in modo soddisfacente. 2. Le Parti applicheranno alla paglia di papavero il sistema di certificati d'importazione e di autorizzazione all'esportazione previsto ai paragrafi da 4 a 15 dell'articolo 31. 3. Le Parti forniranno sull'importazione e l'esportazione della paglia da papavero le stesse statistiche previste per gli stupefacenti ai paragrafi 1, d) e 2, b) dell'articolo 20.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art25 · fonte del testo

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