Corte costituzionale

Ordinanza n. 386/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/11/1987 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, n. 2,

lett. a), 26, comma primo, e 28, comma primo, in relazione

all'art. 71, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi con

ordinanze emesse il 26 marzo 1980 dal Giudice

istruttore presso il Tribunale di Bolzano, il 29 dicembre 1980 dal

Giudice istruttore presso il Tribunale di Forlì e il 28

novembre 1983 dal Tribunale di Oristano, iscritte rispettivamente al

n. 715 del registro ordinanze 1980, al n. 246 del registro ordinanze

1981 e al n. 93 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1980, n. 255

dell'anno 1981 e n. 169 dell'anno 1984;

Udito nella Camera di Consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto, in fatto, che il giudice istruttore presso il Tribunale

di Bolzano, con ordinanza 26 marzo 1980, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 12, n. 2, lett. a) e 26,

primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla disciplina

degli stupefacenti, nella parte in cui puniscono la coltivazione e la

detenzione di canapa indiana, distinguendola dalla cannabis sativa,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il giudice istruttore presso il Tribunale di Forlì, con

ordinanza 29 dicembre 1980, ha sollevato altra questione

relativamente agli artt. 26, primo comma e 28, primo comma, in

relazione all'art. 71, della stessa legge 22 dicembre 1975, n. 685,

per violazione degli artt. 25, secondo comma e 27, primo comma, della

Costituzione;

che il Tribunale di Oristano, con ordinanza 28 novembre 1983, ha

analogamente denunciato gli artt. 26, primo comma e 28, primo comma,

della legge 22 dicembre 1975, n. 685, relativamente all'ipotesi

criminosa della coltivazione della canapa indiana, in riferimento

all'art. 25, secondo comma della Costituzione;

che tutti i giudici rimettenti pongono a base della denuncia

l'erroneo presupposto che il legislatore avrebbe assunto a base della

disciplina, secondo cui sarebbe possibile distinguere botanicamente,

con criteri univoci, la "canapa indiana" (cannabis indica), la cui

coltivazione è vietata, da altre varietà di canapa note (cannabis

sativa, americana, messicana, ecc.), la coltivazione delle quali è

esclusa dalla punibilità; mentre tale distinzione sarebbe allo stato

impossibile o non verificabile, anche secondo recenti e accreditati

studi scientifici, indipendentemente dal luogo e dalle condizioni di

coltura;

che, di conseguenza, la disciplina creerebbe una ingiustificata

disparità di trattamento fra i cittadini, per la possibilità che

siano esenti da controllo (e da pena) o, all'inverso, soggetti al

controllo e alla pena coloro che coltivano specie di canapa diverse,

con presumibile analogo contenuto di sostanze stupefacenti;

che, d'altro canto, la indeterminatezza delle norme circa i

parametri di individuazione della canapa con potenzialità

stupefacente, o la indisponibilità di criteri per circoscrivere

l'operatività delle norme (e la punibilità) alla "canapa indiana",

comporterebbero la violazione del principio di tassatività della

fattispecie penalmente rilevante, che impone l'esclusione della

analogia in malam parte;

che, inoltre, la mancata conoscenza, da parte del destinatario

della norma incriminatrice, di tutti gli elementi costitutivi del

fatto incriminato, delineerebbe la violazione del principio di

personalità della responsabilità penale;

Considerato, in diritto, che le questioni sono analoghe, talché i

relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che, nonostante la diversa prospettazione delle questioni, la

Corte è chiamata unicamente a pronunciarsi sulla scelta effettuata

in materia dal legislatore nell'uso della sua discrezionalità

tecnica, non sindacabile in questa sede (v. sentenze nn. 52/1985 e

189/1986), a meno che non ne sia evidente l'arbitrarietà: il che non

ricorre quando convenzioni internazionali, che hanno ricevuto la più

larga adesione e alle quali l'Italia si è obbligata ad adempiere,

includano la cannabis indica nelle sostanze stupefacenti la cui

diffusione va inibita e penalmente sanzionata (s. 170/1982);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma. Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, n. 2, lett.

a), 26, primo comma e 28, primo comma della legge 22 dicembre 1975,

n. 685, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma e

27, primo comma, della Costituzione, con ord. 26 marzo 1980 (n.

715/1980 reg. ord.) dal Tribunale di Bolzano, con ord. 29 dicembre

1980 (n. 246/1981 reg. ord.) dal giudice istruttore presso il

Tribunale di Forlì, e con ord.

28 novembre 1983 (n. 93/1984 reg. ord.) dal giudice istruttore presso

il Tribunale di Oristano.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:386 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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