[1]speciale applicabile alla coltivazione

[2]Quando la situazione nel paese od in un territorio di una Parte e' tale che la proibizione della coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca e della pianta di cannabis, e' a suo avviso, la misura piu' adatta al fine di proteggere la salute pubblica ed evitare che gli stupefacenti siano deviati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne vietera' la coltivazione.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art22 · fonte del testo

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