Corte costituzionale

Ordinanza n. 136/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72

e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promossi con

ordinanze emesse rispettivamente il 5 agosto 1984 dal Giudice

Istruttore presso il Tribunale di Verona, il 19 settembre 1984 dal

Tribunale di Milano, il 16 dicembre 1983 dal Tribunale di La Spezia,

il 17 giugno 1985 dalla Corte d'Appello di Firenze, il 3 maggio 1985

dal Tribunale di Firenze e il 3 marzo 1986 dal Tribunale di Milano,

iscritte ai nn. 1147 e 1309 del Registro Ordinanze 1984, ai nn. 121,

597 e 608 del R.O. 1985 e al n. 383 del R.O. 1986 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 56-bis, 113- bis e 161- bis

dell'anno 1985 e nn. 8 e 39 della prima serie speciale dell'anno

1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ravvisato che le ordinanze in epigrafe concernono identiche o

connesse questioni e pertanto i relativi giudizi possono essere

riuniti per i fini di un'unica pronuncia.

Ritenuto che il Tribunale di La Spezia (ord. n. 121/1985), la

Corte d'Appello di Firenze e il Tribunale di Firenze (ordd. nn. 597 e

608/1985) hanno sollevato, in riferimento all'art.3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 nella parte

in cui la coltivazione di modiche quantità di stupefacenti per uso

personale non viene assoggettata alla disciplina della detenzione in

modica quantità;

che il Tribunale di Milano (ordd. nn. 1309/1984 e 383/1986) ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, sempre in

riferimento all'art. 3 della Costituzione degli artt. 71, 72 e 80

della menzionata legge, nella parte in cui non è previsto un

trattamento sanzionatorio più lieve, per chi importi modiche

quantità di sostanze stupefacenti, rispetto a chi versi "in analoga

situazione" allo interno del territorio dello Stato ed anche rispetto

allo spacciatore di modiche quantità di droghe pesanti,

prescindendosi inoltre dalla considerarazione della destinazione per

uso personale ovvero di terzi.

Considerato che, quanto alle ordinanze n. 121 (Tribunale di La

Spezia), nn. 597 e 608 (Corte di Appello e Tribunale di Firenze),

identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata da

ultimo con ordinanza di questa Corte n. 308 del 1985; e quanto alla

questione sollevata con le ordinanze nn. 1309 e 383 (Tribunale di

Milano) da ultimo con precedente, sempre di questa Corte, ordinanza

n. 95 del 1984.

Ritenuto, poi, che il Giudice Istruttore presso il Tribunale di

Verona (ord. n. 1147/1984) ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 80, secondo comma, della ripetuta legge,

nella parte in cui dispone che non è punibile chi acquista o detiene

modiche quantità di sostanze stupefacenti per farne uso personale

non terapeutico, giacché il concetto di modica quantità rientrebbe,

per i fini di sanzione, nella categoria "delle cosiddette norme

penali in bianco", ponendosi in contrasto con il principio di

legalità posto dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Considerato quanto a tale ordinanza che la questione nei termini

prospettati dal giudice a quo è manifestamente inammissibile,

poiché, come lo stesso remittente ravvisa, non a questa Corte è

dato di fissare il criterio di "modicità" bensì, discrezionalmente,

al Parlamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, della Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della l. 22 dicembre

1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope)

sollevata con le rispettive ordinanze in epigrafe, in riferimento

all'art. 3 Cost., dalla Corte d'Appello di Firenze e dai Tribunali di

Firenze, La Spezia e Milano;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, della

medesima legge, sollevata con le rispettive ordinanze in epigrafe, in

riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dal Giudice Istruttore

presso il Tribunale di Verona.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il

10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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