[1]'albero della coca e la foglia di coca

[2]1. Se una Parte autorizza la coltivazione dell'albero della coca, applichera' ad esso, come alla foglia di coca, il regime di controllo previsto all'articolo 23 per il papavero da oppio, per quanto riguarda il comma d) del paragrafo 2 di questo articolo, l'obbligo imposto dall'organismo citato sara' soltanto quello di entrare materialmente in possesso del raccolto, appena possibile dopo che esso sia stato fatto. 2. Nei limiti del possibile, le Parti procederanno allo sradicamento di tutti gli alberi di coca esistenti allo stato naturale. Esse distruggeranno gli alberi di coca coltivati illegalmente.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art26 · fonte del testo

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