Art. 25 — Composizione della commissione
Articolo abrogato dal d.l. 22 aprile 1985 n. 144, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 1985 n. 297.
Abrogato dal 23 giugno 1985
Articolo abrogato dal d.l. 22 aprile 1985 n. 144, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 1985 n. 297.
Abrogato dal 23 giugno 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1983 al 23 giugno 1985. 192 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: La commissione indicata nell'articolo 23 e' presieduta da un direttore generale del Ministero della sanita' o in sua sostituzione, in caso di impedimento o di assenza, da un funzionario dei ruoli tecnici dello stesso Ministero di qualifica non inferiore a dirigente superiore, designati dal Ministro per la sanita', ed e' composta da:
tolto: a) un funzionario chimico del Ministero della sanita' di qualifica non inferiore a chimico superiore;
tolto: b) un funzionario amministrativo del Ministero della sanita' di qualifica non inferiore a direttore di sezione;
tolto: c) un ufficiale chimico farmacista della sanita' militare del Ministero della difesa;
tolto: d) un ufficiale della guardia di finanza, designato dal comando generale dell'Arma;
tolto: e) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, designato dal comando generale dell'Arma stessa;
tolto: f) un funzionario chimico dell'Istituto superiore di sanita' di qualifica non inferiore a ricercatore;
tolto: g) un funzionario di pubblica sicurezza in servizio presso il Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale, designato dal Ministro per l'interno. In relazione a particolari compiti rientranti nella sua competenza la commissione puo' nominare nel proprio seno una sottocommissione. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 APRILE 1985 N. 144, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 1985 N. 297
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art25 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.