Corte costituzionale

Ordinanza n. 231/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1982 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 26,

28, 71, 72 e 80 della legge 21 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione

dei relativi stati di tossicodipendenza) e dell'art. 71, in relazione

agli artt. 72 e 80 della legge predetta, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 dicembre 1979 dal Tribunale di Catania nel

procedimento penale a carico di Rejna Alfonso ed altra, iscritta al n.

45 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 85 del 26 marzo 1980;

2) ordinanza emessa l'11 maggio 1981 dal Giudice istruttore del

Tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di Cretti

Giulietto, iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 2 dicembre 1981;

3) ordinanza emessa il 26 giugno 1981 dal Tribunale di Macerata nel

procedimento penale a carico di Carosi Giovanni, iscritta al n. 637 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 5 del 6 gennaio 1982;

4) ordinanza emessa il 2 novembre 1981 dal Tribunale di Como nel

procedimento penale a carico di Mileto Luigi, iscritta al n. 807 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 68 del 10 marzo 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Tribunale di Como ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 71, in relazione agli artt. 72 e

80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui tale

complesso normativo sottopone a sanzione penale l'importazione di

modica quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo una

pena edittale identica a quella comminata per l'importazione di

quantità non modica;

che il Tribunale di Catania, il Giudice istruttore presso il

Tribunale di Rovereto e il Tribunale di Macerata hanno sollevato

eccezione di illegittimità costituzionale del complesso normativo

costituito dagli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre

1975, n. 685, nella parte in cui assoggetta allo stesso trattamento

punitivo chi coltivi modiche quantità di sostanze stupefacenti (nella

specie, canapa indiana) e chi coltivi quantità non modiche.

Considerato che la prima questione è già stata dichiarata non

fondata con sentenza n. 170 del 1982, che non vengono addotti nuovi

profili e che la stessa va quindi ritenuta manifestamente infondata;

che gli argomenti contenuti nella menzionata sentenza valgono a far

ritenere manifestamente infondata la questione relativa alla

coltivazione, in quanto anche la coltivazione è comportamento idoneo

ad accrescere il quantitativo di stupefacenti presenti sul territorio

nazionale e risulta anzi di maggior pericolosità, non essendo

valutabile a priori il quantitativo di droga potenzialmente ricavabile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara

manifestamente infondata:

1) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, in

relazione agli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

2) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28,

71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

questioni promosse dalle ordinanze in epigrafe, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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