Art. 7 — Disposizioni finanziarie
Le risorse di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2006, n. 50, sono accertate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli importi di cui all'allegato 1, annesso al presente decreto, pari complessivamente a 200 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.460 milioni di euro per l'anno 2027 e a 38 milioni di euro per l'anno 2028. Il Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementato di 36,8 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal comma 2 e dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, quantificati in 611,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.362 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
- a)quanto a 24,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1;
- b)quanto a 67,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 309 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del programma «Fondi da assegnare» della missione «Fondi da ripartire» (23.1) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- c)quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» (23.2) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- d)quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla corrispondente compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e)quanto a 98,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 128,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:
- 1)l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 25,654 milioni di euro per l'anno 2026 e 41,573 milioni di euro per l'anno 2027;
- 2)l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 7 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,967 milioni di euro per l'anno 2027;
- 3)l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8,165 milioni di euro per l'anno 2026 e 6 milioni di euro per l'anno 2027;
- 4)l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 21.000 per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027;
- 5)l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,139 milioni di euro per l'anno 2027;
- 6)l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027;
- 7)l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4,177 milioni di euro per l'anno 2026 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2027;
- 8)l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 6,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,02 milioni di euro per l'anno 2027;
- 9)l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4,715 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,58 milioni di euro per l'anno 2027;
- 10)l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per 12,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 11,34 milioni di euro per l'anno 2027;
- 11)l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 8,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 12,486 milioni di euro per l'anno 2027;
- 12)l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per 1,7 milioni di euro per l'anno 2026 ed euro 111.000 per l'anno 2027;
- 13)l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 4,853 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2027;
- 14)l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 6,415 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,784 milioni di euro per l'anno 2027;
- 15)l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,4 milioni di euro per l'anno 2027;
- f)quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- g)quanto a 125,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 270 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- h)quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2026, 1.460 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme accertate ai sensi del comma 1.
Testo vigente dal 17 settembre 2026
