Art. 145 rilancio — Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo
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Nel 2020 e fino al ((31 agosto 2021)), in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.36 Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La modifica dell'art. 145, comma 1, ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. 30 giugno 2021, n. 99 ad opera della L. 23 luglio 2021, n. 106, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
Testo in vigore dal 30 giugno 2021 al 25 luglio 2021
