Art. 145 rilancio — Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Nel 2020 e fino al ((31 agosto)) 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Testo vigente dal 25 luglio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2021 al 25 luglio 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art145 · fonte del testo

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