Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi (articolo 31, comma 1, ((primo, quarto, quinto e sesto periodo)), decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

[2]1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 3, comma 1, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e' scaduto il termine di pagamento. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141)). E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta. Nell'ambito delle attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e' assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 2025 al 7 agosto 2026. 125 parole tolte, 26 parole aggiunte in 2 capoversi.

alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi (articolo 31, comma 1, tolto: periodi dal primo al sesto aggiunto: primo, quarto, quinto e sesto periodo, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

… erariali e relativi accessori, e per i quali e' scaduto il termine di pagamento. tolto: In caso di inosservanza del divieto di cui al primo periodo si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non puessere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non puessere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al secondo periodo, i termini di cui all'articolo 22 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141. E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art6 · fonte del testo

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