Art. 145 rilancio — Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

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Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Testo in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art145 · fonte del testo

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