Art. 145 rilancio — Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo
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Nel 2020 ((e fino al 30 aprile 2021)), in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Testo in vigore dal 23 marzo 2021 al 30 giugno 2021
