Art. 103 rilancio — Emersione di rapporti di lavoro

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Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamita' derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da ((documentazione)) di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalita' di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini ((stranieri)) devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attivita' di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalita' di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino ((straniero)) esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attivita' lavorativa in conformita' alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attivita':

  • a)agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivita' connesse;
  • b)assistenza alla persona ((per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia)), ancorche' non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
  • c)lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Nell'istanza di cui al comma 1 ((sono indicate)) la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine ((dello svolgimento di)) ulteriore attivita' lavorativa. ((Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020)), con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:
  • a)l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
  • b)lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
  • c)la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresi' stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per ((l'instaurazione)) del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attivita' lavorativa di cui al comma 16 nonche' le modalita' di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attivita' lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attivita' di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalita' previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo e' pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalita' di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole ((alimentari)) e forestali. Costituisce causa di inammissibilita' delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
  • a)favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e ((dell'emigrazione clandestina dall'Italia)) verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, nonche' per il reato di cui all'((articolo 600)) del codice penale;
  • b)intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
  • c)reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Costituisce altresi' causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
  • a)nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
  • b)che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
  • c)che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella ((adottata)) a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la liberta' personale ovvero per i reati ((inerenti agli)) stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;
  • d)che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa ((quella adottata)) a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
  • a)per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
  • b)per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:
  • a)favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e ((dell'emigrazione clandestina dall'Italia)) verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, nonche' per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;
  • b)intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, ((anche per)) mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volonta' o dal comportamento del datore medesimo. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo e' aumentata da un terzo alla meta'. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonche' il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro e alla congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 e' presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6 ((,)) idonea a comprovare l'attivita' lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza e' altresi' diretta. All'atto della presentazione della richiesta, e' consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attivita' di cui al comma 3, nonche' di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresi' di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato e' determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, e' determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrita' e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonche' ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25 quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. ((Al secondo periodo del comma 1)) dell'articolo 25-quater ((del decreto-legge)) 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ((dopo le parole: "rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dell'Autorita' politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunita',")). Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad un terzo se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per il 2020, ((da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure)) di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno puo' utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; di euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
  • a)quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
  • b)quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 7, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
  • c)quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.

Testo in vigore dal 19 luglio 2020 al 14 ottobre 2020

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 103 rilancio, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 34931/2025

    31 dicembre 2025

    La presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, consente l'espulsione amministrativa dello straniero nell'ipotesi contemplata al comma 10 lett. b), ed al comma 17, prima alinea, della norma medesima, salvo che ricorra la causa di inespellibilità di cui all'art.19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, che non può essere esclusa per il solo fatto che lo straniero sia stato segnalato al SIS da uno Stato dell'Unione al fine della non ammissione entro lo spazio Schengen, dovendosi verificare se la presenza di tale persona dia luogo ad una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della collettività.

    Art. 103 rilancio · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di dicembre 2025, p. 52 ↗

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 6/2026

    Ha colpito questo articolo
    22 gennaio 2026

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza che dell’eguaglianza, l’art. 103, comma 10, lett. b), del d.l. n. 34 del 2020, come conv., nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari i cittadini stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno. La disposizione, censurata dal Consiglio di Stato, sez. terza, frustra l’obiettivo della disciplina – che è proprio la regolarizzazione della posizione dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ma privi di titolo legale al soggiorno – contraddicendone la stessa ratio; la stessa determina, poi, anche un trattamento diverso per situazioni sostanzialmente identiche, dal momento che preclude l’accesso alle procedure in esame ai cittadini stranieri che, presenti sul territorio nazionale, ma privi di titolo legale al soggiorno, siano entrati irregolarmente in un altro Stato dell’area Schengen consentendolo invece nel caso in cui gli stessi siano entrati direttamente in Italia. È la stessa evoluzione della disciplina sovranazionale che va nella direzione di imporre agli Stati non segnalanti una valutazione individuale della posizione del cittadino straniero segnalato nel SIS, potendo, pertanto, tali Stati rilasciare o prorogare il titolo di soggiorno, nonostante la segnalazione, qualora non rinvengano, in concreto, minacce per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica.

    Art. 103 rilancio

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 43/2024

    Ha colpito questo articolo
    19 marzo 2024

    La scelta di subordinare la regolarizzazione del rapporto di lavoro al fatto che la permanenza nel territorio dello Stato non sia di pregiudizio ad alcuno degli interessi coinvolti dalla disciplina dell’immigrazione deve costituire il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento degli stessi, soprattutto quando sia suscettibile di incidere sul godimento dei diritti fondamentali dei quali è titolare anche lo straniero extracomunitario, posto che la condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati o peggiorativi. (Precedenti: S. 172/2012 - mass. 36465; S. 245/2011 - mass. 35813; S. 299/2010; S. 249/2010 - mass. 34820).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 3 Cost. – l’art. 103, comma 10, lett. c, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., nella parte in cui, nel prevedere che non sono ammessi alle procedure di regolarizzazione gli stranieri condannati per «reati inerenti agli stupefacenti», non esclude il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. La disposizione censurata dal TAR Piemonte, ricomprendendo tra le ipotesi di esclusione automatica dalla regolarizzazione anche la condanna per il c.d. piccolo spaccio, è manifestamente irragionevole e lesiva del principio di proporzionalità, in quanto si basa su una presunzione assoluta di pericolosità che – tenuto conto della ridotta offensività del reato, riferito dal legislatore a condotte di «lieve entità» e rientrante fra quelli per i quali è previsto l’arresto facoltativo in flagranza – appare contraria all’id quod plerumque accidit, ben potendo accadere che lo straniero, per il tempo trascorso, l’avvenuta espiazione della pena, il percorso rieducativo seguito e il comportamento tenuto successivamente, non costituisca più un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza. Tale automatismo – tanto più irragionevole in quanto comporta l’esclusione da procedure che consentono allo straniero di acquisire tutti i diritti riconosciuti al lavoratore italiano – tradisce, inoltre, la stessa ratio della disciplina censurata, ispirata all’istanza di favorire l’integrazione lavorativa e sociale di persone che con il proprio lavoro avevano contribuito o potevano contribuire ad apportare significativi benefici alla comunità durante l’emergenza da COVID-19. A seguito della dichiarata illegittimità costituzionale, l’ipotesi dello straniero condannato per “piccolo spaccio” rimane disciplinata dalla lettera d del censurato comma 10 che, per i reati meno gravi per i quali opera, proprio come per quello in esame, l’arresto facoltativo in flagranza, prevede l’esclusione dalle procedure di regolarizzazione solo a seguito di un accertamento in concreto della pericolosità). (Precedenti: S. 209/2023 - mass. 45851; S. 88/2023 - mass. 45489; S. 223/2022 - mass. 45137; S. 253/2019 - mass. 41928; S. 213/2013 - mass. 37261; S. 202/2013 - mass. 37241; S. 57/2013 - mass. 36991; S. 172/2012 - mass. 36465).

    Art. 103 rilancio · Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 149/2023

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 2023

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., l’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2021, come conv., nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. La disposizione censurata dal TAR Liguria, sez. seconda, risulta manifestamente irragionevole, in quanto stabilisce un requisito di accesso alla procedura di emersione degli stranieri dal lavoro irregolare eccessivamente restrittivo. L’emersione del lavoro svolto “in nero” - che nel caso di cittadini stranieri si intreccia alla regolarizzazione della loro presenza in Italia - persegue infatti uno scopo socialmente apprezzabile, a tutela, oltre che delle parti del singolo rapporto di lavoro, dell’interesse pubblico generale, in particolare della regolarità e trasparenza del mercato del lavoro. La norma censurata, al contrario, riducendo eccessivamente la “platea” dei datori di lavori abilitati ad attivare la procedura di emersione prevista dal censurato art. 103, comma 1, compromette la realizzazione degli obiettivi dalla stessa perseguiti, attinenti tanto alla tutela del singolo lavoratore quanto alla funzionalità del mercato del lavoro in un contesto d’inedita difficoltà. Richiedendo al datore di lavoro che non sia cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione europea il permesso di soggiorno di lungo periodo, essa restringe eccessivamente, in modo non ragionevole, l’ambito dei soggetti che possono presentare istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o stranieri, ostacolando così la realizzazione degli obiettivi perseguiti dallo stesso legislatore, ossia la più ampia emersione del lavoro “nero”. (Precedenti: S. 88/2023 - mass. 45489; S. 186/2020 - mass. 43203; S. 172/2012 - mass. 36465).

    Art. 103 rilancio

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 2020 al 19 luglio 2020.

L’articolo è stato riscritto: il testo nuovo è quasi del tutto diverso da quello di prima, e un confronto parola per parola non aiuterebbe a leggerlo. Le due versioni si possono aprire dall’elenco qui sopra.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art103 · fonte del testo

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