Art. 102 rilancio — Spese per acquisto di beni e servizi Inail

Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, ((della legge)) 27 dicembre 2019, n. 160, puo' essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di ((35 milioni di euro)). Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Testo vigente dal 19 luglio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, tolto: dalla aggiunto: della legge 27 dicembre 2019, n. 160, puo' essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di tolto: 45 aggiunto: 35 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art102 · fonte del testo

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