Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488.
- Art. 1 — Cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e istituzione di un sistema di interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale
- Art. 2 — Intervento ordinario nelle aree depresse
- Art. 3 — Programmazione degli interventi nelle aree depresse e attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica
- Art. 4 — Osservatorio delle politiche regionali
- Art. 5 — Agevolazioni alle attività produttive
- Art. 6 — Agevolazioni alle attività di ricerca
- Art. 7 — Infrastrutture
- Art. 8 — Interventi in corso di esecuzione
- Art. 9 — Trasferimento delle opere della gestione separata e dei progetti speciali
- Art. 9-bis — Definizione delle controversie
- Art. 10 — Gestione delle acque
- Art. 11 — Partecipazioni finanziarie ed enti di promozione
- Art. 12 — Gestione speciale per il terremoto e interventi per l'occupazione giovanile
- Art. 13 — Interventi per la metanizzazione nel Mezzogiorno
- Art. 14 — Personale degli organismi soppressi
- Art. 14-bis
- Art. 15 — Personale del soppresso Dipartimento e degli enti di promozione
- Art. 16 — Qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione
- Art. 17 — Mutui
- Art. 18 — Norme organizzatorie per la prima attuazione
- Art. 19 — Norme transitorie e finali
- Art. 20 — Entrata in vigore