[1]La competenza in materia di adempimenti tecnici amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma, o di impresa, o di intese di programma, e' attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a stabilire le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni. 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede altresi' agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 415 del 1992, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, utilizzando a tal fine prioritariamente il personale del Dipartimento e dell'Agenzia di cui abbia ottenuto il trasferimento secondo le norme previste dall'art. 15. 3. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura svolgono, ove richieste, funzioni di informazione, assistenza e consulenza tecnica agli interessati che intendano avvalersi delle agevolazioni di cui al comma 1. 4. A partire dal 15 aprile 1993 sono attribuite alla competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le competenze gia' spettanti al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in materia di agevolazioni superiori a 10 miliardi per l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, erogate e concesse dal Comitato per l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno, cui viene attribuita competenza esclusiva per gli incentivi di importo inferiore al limite sopraindicato.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/04/1993, n. 80 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 5 aprile 1993

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-04-03;96~art5 · fonte del testo

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