Il commissario di cui all'articolo 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, identifica quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993 e le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla medesima data e ne da' comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. (( La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilita' di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore. Le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendano indispensabili per la funzionalita' e la fruibilita' delle opere medesime, purche' nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le relative perizie, previa valutazione tecnico-economica da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, saranno sottoposte, entro quarantacinque giorni, da parte della Direzione generale competente, corredate da apposita relazione del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, all'approvazione del CIPE. Le variazioni progettuali, regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualita' delle stesse sono consentite purche' nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le proroghe richieste anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia pronunciata l'Amministrazione si considerano assentite per il periodo richiesto. Per gli interventi non revocati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, i termini previsti dalle relative convenzioni, ancorche' scaduti, sono prorogati dalla data del 5 dicembre 1993 fino al 31 dicembre 1995. )) Qualora gli interventi in corso risultino, alla data del 30 settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne da' comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai sensi del comma 1. La Cassa depositi e prestiti subentra in tutti i rapporti attivi e passivi gia' intercorrenti tra la soppressa Agenzia ed i soggetti attuatori in base alle convenzioni in atto, avvalendosi ove occorra, per le attivita' di verifica e di controllo, del nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici, e puo' chiedere al commissario liquidatore di assegnare con priorita' il personale dei soppressi organismi del Mezzogiorno fino ad un massimo di venti unita'. La nomina del collaudatore e delle commissioni di collaudo, nonche' l'approvazione del collaudo eseguito, restano nelle attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica. (( Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed i provvedimenti applicabili a ciascuno di essi, salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della Cassa depositi e prestiti. )) La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, sentito il Ministero del tesoro, ad anticipare i fondi eventualmente necessari per soddisfare le richieste di pagamento pervenute, in attesadell'accreditamento delle somme dovute dal Tesoro. Sulle somme anticipate verra' applicato il tasso vigente per i mutui della Cassa stessa dalla data di erogazione a quella dell'accreditamento dei fondi corrispettivi. Gli interessi stessi verranno capitalizzati e restituiti dal Tesoro in cinque annualita', decorrenti dal secondo esercizio successivo alla restituzione del capitale anticipato.

Testo vigente dal 9 febbraio 1995

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Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 1993 al 9 febbraio 1995. 64 parole tolte, 214 parole aggiunte.

tolto: 1.Il commissario di cui all'articolo 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'articolo … contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F tolto: La prosecuzione eaggiunto: . La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilita' di tolto: variazioni rispetto ai progetti approvati e di proroghe ai termini di tolto: ultimazione convenuti aggiunto: chiusura della convenzione che non siano giustificate da tolto: causa aggiunto: cause di forza maggiore. tolto: 3 aggiunto: Le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendano indispensabili per la funzionalita' e la fruibilita' delle opere medesime, purche' nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le relative perizie, previa valutazione tecnico-economica da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, saranno sottoposte, entro quarantacinque giorni, da parte della Direzione generale competente, corredate da apposita relazione del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, all'approvazione del CIPE. Le variazioni progettuali, regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualita' delle stesse sono consentite purche' nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le proroghe richieste anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia pronunciata l'Amministrazione si considerano assentite per il periodo richiesto. Per gli interventi non revocati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, i termini previsti dalle relative convenzioni, ancorche' scaduti, sono prorogati dalla data del 5 dicembre 1993 fino al 31 dicembre 1995. Qualora gli interventi in corso risultino, alla data del 30 settembre 1993, sospesi … Ministro del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai sensi del comma 1aggiunto: . La Cassa depositi e prestiti subentra in tutti i rapporti attivi e passivi … interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative tolto: regolamentari e provvedimentaliaggiunto: , regolamentari ed i provvedimenti applicabili a ciascuno di essi tolto: e secondo il regime contabile in vigore al momento della convenzione; per facilitare l'erogazione da parteaggiunto: , salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della Cassa depositi e prestititolto: , le domande d'erogazione, sottoscritte dal rappresentante legale, devono essere corredate dal certificato di pagamento vistato dal capo dell'ufficio tecnico e dai documenti giustificativi di spesa vistati con le stesse modalita'. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, sentito il Ministero del tesoro, ad …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-04-03;96~art8 · fonte del testo

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