(( (Trattamento economico del personale). Il personale di cui all'articolo 14, comma 1, nonche' il personale che sia gia' volontariamente, anche a seguito di domanda di revoca espressa entro il 28 febbraio 1994, cessato dal servizio dopo la data del 12 ottobre 1993 e che ne faccia apposita domanda entro il 31 luglio 1994, puo' optare alternativamente per uno dei seguenti trattamenti economici:

  • a)cessazione del rapporto di impiego con la soppressa Agenzia con diritto alla contestuale liquidazione da parte dell'INA del trattamento di fine rapporto costituito alla data del 12 ottobre 1993, in base alla normativa vigente in materia alla stessa data; definizione, con riferimento alla suddetta data del 12 ottobre 1993, della posizione pensionistica gia' costituita; instaurazione, dal 13 ottobre 1993, del rapporto di servizio con le amministrazioni di assegnazione. In alternativa l'interessato puo' richiedere che la definizione della propria posizione pensionistica venga riferita alla data del 31 luglio 1994. Al dipendente spetta il trattamento economico previsto per la qualifica attribuita ai fini dell'inquadramento, computando, ai soli fini della progressione economica, secondo le modalita' previste per le qualifiche dirigenziali statali, l'anzianita' di qualifica maturata presso l'ultimo organismo di provenienza. La percezione del trattamento pensionistico maturato presso l'INPS e l'INPDAI alla data del 12 ottobre 1993 potra' avvenire solo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di assegnazione. I servizi gia' coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennita' di buonuscita;
  • b)ricongiungimento del servizio prestato presso l'Agenzia e di quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso l'amministrazione di assegnazione. Al dipendente e' attribuito lo stipendio iniziale della qualifica attribuitagli ai fini dell'inquadramento, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale ed incrementato di un importo, calcolato secondo le modalita' previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianita' nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, e' attribuito un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio gia' percepito presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ma comunque non superiore a lire 1.500.000 lorde mensili. Le altre indennita' eventualmente spettanti presso l'amministrazione di destinazione, diverse dall'indennita' integrativa speciale, sono corrisposte solo nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Ai fini previdenziali si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Il trattamento di fine rapporto costituito presso l'INA, di cui all'articolo 14, comma 4, e' corrisposto al momento della cessazione dal servizio presso l'amministrazione di assegnazione, aggiuntivamente all'indennita' di buonuscita. I servizi gia' coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennita' di buonuscita. Qualora la posizione pensionistica del dipendente alla data di cessazione del rapporto e del ricongiungimento sia di almeno trenta anni di anzianita' contributiva, presso l'INPS o presso l'INPDAI, tale posizione, a richiesta dell'interessato, e' mantenuta fino al raggiungimento dei trentacinque anni di anzianita' contributiva, tramite versamenti integrativi di contributi previdenziali a carico dello Stato, di importo tale che i contributi previdenziali complessivamente a carico dello Stato non siano inferiori a quelli dovuti alla stessa data di cessazione del rapporto e del ricongiungimento. Le indennita' corrisposte secondo l'ordinamento della soppressa Agenzia, anche se previste dalla legge, sono soppresse. Il personale cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, puo' chiedere la restituzione dei contributi versati se non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali. Nelle more della determinazione del trattamento economico ai sensi del presente articolo e comunque non oltre il 31 marzo 1995, e' autorizzata la corresponsione a titolo di acconto al personale di cui all'articolo 14, da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del trattamento economico della qualifica attribuita per l'inquadramento, incrementato di un importo, calcolato secondo le modalita' previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianita' nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993, fatti comunque salvi i conseguenti conguagli determinati dalle amministrazioni in sede di inquadramento.

Testo vigente dal 9 febbraio 1995

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 268/2008

    Questione inammissibile
    10 luglio 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14- bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, censurato, in riferimento agli articoli 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che gli ex dipendenti della AGENSUD transitati, a seguito della soppressione dell'Agenzia, alle dipendenze delle amministrazioni statali e che siano cessati dal servizio tra il 14 ottobre 1993 e l'8 febbraio 1995, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati allorché erano alle dipendenze dell'AGENSUD e non più utili a pensione dopo l'iscrizione nella gestione previdenziale dell'INPDAP (e relativo trasferimento dei contributi stessi a quest'ultimo ente). Nessuna disposizione di legge può, infatti, essere dichiarata costituzionalmente illegittima sol perché suscettibile di essere interpretata in contrasto coi precetti costituzionali, ma deve esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione, mentre il giudice rimettente non ha indicato le ragioni che gli impedirebbero di adottare, nella decisione relativa al giudizio a quo, l'interpretazione da esso ritenuta costituzionalmente corretta, mirando ad ottenere l'avallo della Corte ad una determinata interpretazione della norma censurata.

    Art. 14-bis Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno · Art. 3 ((Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-04-03;96~art14bis · fonte del testo

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