Art. 1 — Cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e istituzione di un sistema di interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale

A far data dal 15 aprile 1993 cessa l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, cosi' come disciplinato dal testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1 marzo 1986, n. 64; le funzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono attribuite al Ministro del bilancio e della programmazione economica. 4 L'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, si attua secondo le finalita' di coesione economica e sociale e secondo le norme del presente decreto utilizzando anche il trasferimento delle competenze gia' attribuite al Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, di seguito denominati, rispettivamente, Dipartimento ed Agenzia, soppressi ai sensi dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341

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Il D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, ha disposto che "La disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, deve intendersi nel senso che la stessa non si applica alla materia tributaria."

Testo vigente dal 24 giugno 1995

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 24 giugno 1995

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 1993 al 24 giugno 1995. 46 parole tolte.

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/04/1993, n. 80 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341

    Il D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, ha disposto che "La disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, deve intendersi nel senso che la stessa non si applica alla materia tributaria."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-04-03;96~art1 · fonte del testo

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