Art. 16 — Qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione
Avvalendosi anche del personale di cui all'art. 14, le amministrazioni statali sono tenute a svolgere la propria attivita' nelle aree depresse del territorio nazionale in modo da garantire alle popolazioni residenti livelli di servizi paragonabili a quelli forniti nel resto del Paese e nella Comunita' europea. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutte le amministrazioni predispongono una relazione sugli interventi realizzati, che dia anche conto della qualita' dei servizi resi dalla pubblica amministrazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica riceve le predette relazioni e le trasmette al Parlamento, corredate da una propria relazione. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 maggio 1999, n. 144
7La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera c)) che e' soppressa la previsione di relazioni relative alle aree depresse contenuta nel comma 2, del presente articolo.
Testo vigente dal 23 maggio 1999
