Art. 7 — Infrastrutture
La realizzazione delle nuove infrastrutture a carattere nazionale o interregionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonche' dei progetti strategici di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale e' attribuita alle amministrazioni competenti per materia, sulla base di programmi da approvare dal CIPE, tenuto conto dei finanziamenti ordinari di settore. Nella determinazione dell'importo del fondo di sviluppo regionale si provvede a destinare una quota per la realizzazione di infrastrutture regionali o che, pur se interregionali, rientrano nella capacita' economica di due o piu' regioni che si dichiarino disposte a realizzarle mediante la stipulazione di appositi accordi di programma. Il finanziamento delle infrastrutture e dei progetti strategici di cui al comma 1 puo' concorrere con le risorse derivanti dai fondi strutturali della Comunita' economica europea.
Testo vigente dal 5 aprile 1993
