Art. 20 — Avanzamento
Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1325-ter:
- 1)alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «6 anni»;
- 2)dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»;
- b)all'articolo 1299 le parole: «a brigadiere e brigadiere capo, e' stabilito in 5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilito in:
- a)4 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere;
- b)5 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere capo.»;
- c)il quadro VII della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro VII di cui alla tabella 6.2 allegata al presente decreto legislativo;
- d)il quadro X della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro X di cui alla tabella 6.3 allegata al presente decreto legislativo.
Testo vigente dal 5 febbraio 2020
