Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 722:
  • 1)al comma 1, lettera b) le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
  • 2)al comma 2, dopo la parola: «ruolo» sono inserite le parole: «, se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare» e dopo la parola: «anno» sono inserite le parole: «, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, dopo i pari grado provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno»;
  • b)l'articolo 734 e' sostituito dal seguente: «Art. 734 (Corso di applicazione e corso di perfezionamento). - 1. I sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che hanno frequentato l'accademia militare e completato con esito favorevole il biennio formativo, sono ammessi alla frequenza di un corso di applicazione della durata di due anni e di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno. 2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento. 3. Gli ufficiali di cui al comma 1 completano il ciclo formativo frequentando un corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l'anzianita' relativa e' rideterminata con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalita' previste dal regolamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettera b), dell'articolo 651-bis. 4. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. Gli ufficiali che superano il corso di applicazione o il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.»;
  • c)all'articolo 735:
  • 1)al comma 1, alinea dopo la parola: «prescritto» sono inserite le seguenti: «sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.»;
  • 2)al comma 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse;
  • 3)al comma 1-bis, le parole: «1-bis» sono sostituite dalla seguente: «3» e dopo le parole: «pari grado,» sono inserite le seguenti: «che ha frequentato l'accademia militare,»;
  • d)l'articolo 736 e' sostituito dal seguente: «Art. 736 (Corso applicativo per ufficiali del ruolo normale). - 1. I sottotenenti del ruolo normale provenienti dai ruoli degli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri sono ammessi a frequentare un corso applicativo:
  • a)anche con modalita' telematica, di durata non inferiore a sei mesi se vincitori del concorso di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 651-bis;
  • b)di durata non inferiore a due anni se vincitori del concorso di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 651-bis. 2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi applicativi per essi prescritti il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 651-bis. 3. I sottotenenti di cui al comma 1, lettera b) che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso applicativo per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. 4. I sottotenenti di cui al comma 1 che superano il corso applicativo per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno. 5. I sottotenenti di cui al comma 1 che non superano il corso applicativo per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio.»;
  • e)all'articolo 737:
  • 1)nella rubrica, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
  • 2)al comma 1: 1.1) le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 1.2) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
  • f)all'articolo 738:
  • 1)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale a nomina diretta, all'atto dell'ammissione al corso applicativo di cui all'articolo 722, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso applicativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.»;
  • 2)al comma 3, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
  • g)all'articolo 740, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) tenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo tecnico o forestale.»;
  • h)l'articolo 749 e' abrogato;
  • i)all'articolo 755:
  • 1)al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole: «e tenenti colonnelli del ruolo normale» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli normale, forestale e tecnico»; 1.2) al secondo periodo, le parole: «l'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «il miglioramento» e dopo le parole: «assolvimento delle funzioni» e' inserita la seguente: «dirigenziali»;
  • 2)al comma 3, dopo la parola: «frequenza» sono inserite le seguenti: «anche con modalita' telematica».

Testo vigente dal 22 giugno 2017

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