Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 629:
  • 1)alla rubrica, dopo la parola «gradi» sono inserite le seguenti: «e delle qualifiche»;
  • 2)al comma 1: 2.1) alla lettera a), la parola «vicebrigadiere» e' sostituita dalle seguenti «vice brigadiere»; 2.2) alla lettera g), le parole «sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono soppresse; 2.3) dopo la lettera g), e' inserita la seguente: «g-bis) luogotenente: luogotenente per l'Arma dei carabinieri; luogotenente per il Corpo della guardia di finanza.»;
  • 3)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono cosi' determinate:
  • a)ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti: qualifica speciale;
  • b)ai luogotenenti e gradi corrispondenti: primo luogotenente per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare; carica speciale per l'Arma dei carabinieri; cariche speciali per il Corpo della guardia di finanza.»;
  • 4)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I sottufficiali a cui sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 hanno rango preminente sui pari grado. Fra essi si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.»;
  • b)all'articolo 682:
  • 1)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma l, lettera b), possono partecipare:
  • a)gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili mediante:
  • 1)concorso per titoli, nel limite massimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per i sergenti maggiori capo che alla data prevista nel bando di concorso: 1.1) non hanno superato il 48° anno di eta'; 1.2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente; 1.3) non hanno riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna nell'ultimo biennio; 1.4) sono in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui e' bandito il concorso;
  • 2)concorso per titoli ed esami, nel limite minimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per gli appartenenti al ruolo sergenti in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno superato il 40° anno di eta';
  • b)gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, che alla data prevista nel bando di concorso non hanno superato il 45° anno di eta', hanno compiuto dieci anni di servizio di cui almeno sette in servizio permanente e sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2), 1.3) e 1.4).»;
  • 2)al comma 6, i numeri «4 e 5» sono sostituiti dai seguenti: «4, 5 e 5-bis»;
  • c)all'articolo 760, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), in alternativa al corso di cui al comma 1 del presente articolo, puo' essere avviato a frequentare un corso di formazione professionale di durata comunque non inferiore a sei mesi. All'esito dei corsi di formazione, il medesimo personale puo' essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.»;
  • d)all'articolo 839:
  • 1)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente, sulla base della formazione accademica e professionale acquisita, sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilita', in relazione alle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli enti e delle unita'. In tale contesto i luogotenenti, ed in particolare coloro che rivestono la qualifica di primo luogotenente:
  • a)sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;
  • b)assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta;
  • c)possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e al loro livello di responsabilita';
  • d)possono svolgere attivita' di studio ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse e funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria;
  • e)possono essere nominati membri di commissioni di Forza armata relative all'avanzamento, al reclutamento di personale militare, nonche' alla gestione amministrativa dell'ente di appartenenza;
  • f)possono assolvere funzioni di rappresentanza istituzionale in consessi interni ed esterni alla Difesa, nei settori tecnici, amministrativi e operativi;
  • g)possono svolgere attivita' di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti.»;
  • 2)al comma 4, la parola «marescialli» e' soppressa;
  • e)all'articolo 972, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. La ferma di cui al comma 1 si applica anche al personale che frequenta corsi di qualificazione di controllore del traffico aereo oppure corsi di controllo del traffico aereo connessi con il conseguimento del massimo grado di abilitazione, nonche' altri corsi di durata non inferiore a otto mesi o, se effettuati all'estero, non inferiore a sei mesi.»;
  • f)all'articolo 1047:
  • 1)i commi 1, 2, e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta, per la compilazione dei relativi quadri nonche' per l'attribuzione delle qualifiche del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente, sono istituite presso l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare commissioni permanenti. 2. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 e' cosi' composta:
  • a)presidente: ufficiale generale;
  • b)membri ordinari:
  • 1)ufficiali superiori in numero non superiore a tredici, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
  • 2)il piu' anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;
  • c)membri supplenti. 3. Per eventuali esigenze connesse alla tempistica delle operazioni di valutazione e ai carichi di lavoro, possono essere istituite una o piu' sottocommissioni, le cui attivita' sono subordinate e funzionali a quella della commissione di cui al comma 1, dalla quale dipendono. Le sottocommissioni, ove istituite, sono cosi' composte:
  • a)presidente: ufficiale di grado inferiore a quello del presidente della commissione di cui al comma 1 e non inferiore a tenente colonnello;
  • b)membri ordinari:
  • 1)ufficiali superiori in numero non superiore a sette, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
  • 2)un militare di grado apicale del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;
  • c)membri supplenti.»;
  • 2)al comma 4: 2.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti e' istituita una commissione permanente per l'Arma dei carabinieri, costituita come segue:»; 2.2) alla lettera b), le parole «marescialli aiutanti» sono sostituite dalla seguente: «luogotenenti»; 2.3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) membri supplenti.»;
  • g)all'articolo 1059, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Al personale appartenente ai ruoli di cui al comma 7, escluso dalle aliquote per l'avanzamento a scelta per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del presente titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»;
  • h)all'articolo 1273:
  • 1)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 1282, nell'avanzamento a scelta, le promozioni da conferire sono cosi' determinate:
  • a)il primo terzo del personale appartenente:
  • 1)ai ruoli dei marescialli, iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell'anno di inserimento in aliquota;
  • 2)ai ruoli dei sergenti, iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dall'articolo 1285;
  • b)il restante personale e' sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
  • 1)la prima meta' e' promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della medesima lettera a);
  • 2)la seconda meta' e' promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.»;
  • 2)il comma 5 e' abrogato;
  • i)all'articolo 1274, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per l'avanzamento a primo maresciallo e' richiesto il possesso della laurea.»;
  • l)all'articolo 1276:
  • 1)al comma 1, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) luogotenente.»;
  • 2)al comma 2: 2.1) le parole «primo maresciallo» sono sostituite dalla seguente: «luogotenente»; 2.2) la parola «luogotenente» e' sostituita dalla seguente: «primo luogotenente»;
  • m)all'articolo 1277, comma 1:
  • 1)alla lettera b), dopo la parola «maresciallo», sono inserite le seguenti: «e luogotenente»;
  • 2)la lettera c) e' soppressa;
  • n)all'articolo 1278:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, e' stabilito in:
  • a)8 anni per l'avanzamento al grado di primo maresciallo;
  • b)8 anni per l'avanzamento al grado di luogotenente.»;
  • 2)il comma 2 e' abrogato;
  • o)l'articolo 1282 e' sostituito dal seguente: «Art. 1282 (Avanzamento a scelta al grado di luogotenente per il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. All'avanzamento a scelta al grado di luogotenente sono ammessi i primi marescialli:
  • a)che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado previsto all'articolo 1278, comma 1, lettera b);
  • b)iscritti nei quadri di avanzamento e non promossi. 2. I primi marescialli giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta sono promossi al grado superiore, nell'ordine della graduatoria di merito, nel limite dei posti disponibili di cui al successivo comma 3. 3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente e' stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico dei rispettivi ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798-bis, comma 1, ovvero di quelli previsti nel decreto di cui all'articolo 2207. 4. La commissione di cui all'articolo 1047 valuta i primi marescialli di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059. 5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza previsto all'articolo 1278, comma 1, lettera b).»;
  • p)al libro quarto, titolo VII, capo XVII, sezione II, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Primo luogotenente e qualifica speciale»;
  • q)all'articolo 1315, comma 1, le parole «primo maresciallo» sono sostituite dalla seguente: «luogotenente»;
  • r)l'articolo 1323 e' sostituito dal seguente: «Art. 1323 (Attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La qualifica di primo luogotenente e' attribuita, previa verifica da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti:
  • a)quattro anni di anzianita' di grado;
  • b)assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;
  • c)aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» o giudizio equivalente;
  • d)non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado previsto dal comma 1, lettera a). Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei luogotenenti da valutare per l'attribuzione della qualifica. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»;
  • s)all'articolo 1521, comma 2:
  • 1)alla lettera b), le parole «da maresciallo capo e primo maresciallo» sono sostituite dalle seguenti: «da maresciallo capo a primo maresciallo»;
  • 2)dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) da primo maresciallo a luogotenente e gradi corrispondenti:
  • 1)1^ parte A: due anni;
  • 2)tutte le rimanenti parti: quattro anni.»;
  • t)all'articolo 1522:
  • 1)alla rubrica, le parole «di luogotenente» sono sostituite dalle seguenti: «di primo luogotenente e qualifiche corrispondenti»;
  • 2)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni sull'attribuzione della qualifica ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, di cui agli articoli 1323 e 1325-bis si applicano, rispettivamente e in quanto compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti, dopo due anni di permanenza nel grado.».

Testo vigente dal 22 giugno 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;94~art4 · fonte del testo

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