Art. 19 — Sanzioni
Alle violazioni degli obblighi relativi alle condizioni, ai prodotti ammessi ed alle dosi del trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 140, comma 1, dei citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni. La stessa pena si applica al trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti effettuato senza l'autorizzazione sanitaria prevista dall'articolo 8, ovvero effettuato nel periodo di sospensione o dopo la revoca dell'autorizzazione stessa, nonche' alla violazione delle disposizioni dell'articolo 14 in tema di importazione da Paesi terzi. La violazione degli obblighi di comunicazione di' cui all'articolo 9 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni. La violazione degli obblighi di tenuta e di conservazione del registro di cui all'articolo 12 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
Testo vigente dal 4 aprile 2001
