Art. 6 — Provvedimenti autorizzativi
Il trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 2, comma 1, deve avvenire in impianti muniti di entrambi i seguenti provvedimento autorizzativi:
- a)nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni;
- b)autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 4 aprile 2001
