Art. 4 — Dosi di trattamento
Ai fini del presente decreto legislativo, la dose globale media di irradiazione assorbita da un prodotto alimentare deve essere calcolata come indicato nell'allegato III. Il valore massimo della dose globale media di irradiazione assorbita dai prodotti alimentari di cui all'articolo 3 non puo' superare il livello indicato, per ciascun prodotto, nell'allegato IV e nelle autorizzazioni previste ai sensi dell'articolo 18. Il valore massimo di cui al comma 2 puo' essere somministrato in modo frazionato.
Testo vigente dal 4 aprile 2001
