Art. 2 — Condizioni del trattamento
Il trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti puo' essere effettuato soltanto mediante le sorgenti di radiazioni elencate nell'allegato II e nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I. Il trattamento di cui al comma 1 esclude il ricorso combinato ad un processo chimico avente uno scopo identico a quello di detto trattamento. Il trattamento di cui al comma 1 puo' essere effettuato soltanato negli impianti autorizzati di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le norme di buona tecnica indicate all'articolo 7, comma 1.
Testo vigente dal 4 aprile 2001
