Art. 14 — Importazione da Paesi terzi
I prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti possono essere importati soltanto se:
- a)soddisfano le condizioni relative a tali alimenti, comprese quelle stabilite dal presente decreto legislativo;
- b)sono accompagnati da documenti che indicano la denominazione e l'indirizzo dell'impianto che ha effettuato il trattamento di irradiazione e che contengano le informazioni di cui all'articolo 12, comma 1;
- c)sono stati trattati in un impianto di irradiazione riconosciuto dalla Comunita' europea e figurante nell'elenco degli impianti riconosciuti redatto e pubblicato dalla Commissione europea.
Testo vigente dal 4 aprile 2001
