Art. 9 — Comunicazioni riguardanti il responsabile
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, il titolare dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve comunicare all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione:
- a)la cessazione per qualsiasi motivo dell'incarico del responsabile di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), compresa la rinuncia dell'accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
- b)la designazione del nuovo responsabile con allegata la dichiarazione dell'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettere b) e c);
- c)la modificazione delle modalita' previste all'articolo 8, comma 1, lettera b), controfirmate dal responsabile per accettazione. L'efficacia dell'autorizzazione sanitaria e' sospesa sino all'accettazione, da parte del responsabile, dell'incarico e delle modalita' di cui al comma 1, lettere b) e c).
Testo vigente dal 4 aprile 2001
