Art. 17 — Controlli ufficiali
Le autorita' sanitarie territorialmente competenti nell'ambito dei controlli ufficiali effettuati conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, e successive modifiche, comunicano al Ministero della sanita' i risultati dei controlli effettuati, in particolare per quanto riguarda le categorie e le quantita' di prodotti trattati e le dosi somministrate, sia presso gli impianti di cui all'articolo 6, comma 1, che nella fase di commercializzazione dei prodotti trattati con radiazioni ionizzanti; analoga comunicazione viene inviata alla regione o provincia autonoma interessata. Ai fini dei controlli di cui al comma 1, i metodi utilizzati per la rilevazione del trattamento con radiazioni ionizzanti sono individuati dall'Istituto superiore di sanita' conformemente ai criteri di valutazione di cui all'allegato VI; tali metodi devono essere validati o normalizzati, qualora non lo siano gia' stati, entro il 1 gennaio 2003. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione europea i metodi di cui al comma 2, nonche', annualmente, i dati relativi ai controlli di cui al comma 1.
Testo vigente dal 4 aprile 2001
